Cass. civ. n. 19017 del 05 luglio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Canone mezzi pubblicitari (CIMP) - Presupposto - Emanazione di apposito regolamento - Piano generale degli impianti pubblicitari - Equipollenza - Esclusione - Mancata adozione del regolamento - Conseguenze.
In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 62 com. 2 lett. D
Legge 28/12/2001 num. 448 art. 10 com. 5 lett. B CORTE COST.