Cass. civ. n. 19088 del 11 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI Personale del ruolo sanitario - Art. 44, comma 3, del c.c.n.l. comparto sanità del 1° settembre 1995 - Indennità in favore dei lavoratori operanti in servizi su turni - Spettanza - Fondamento - Prestazione non eccedente l'orario contrattuale settimanale - Irrilevanza.


Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. comparto sanità del 1° settembre 1995 per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi e con servizio articolato su tre turni compete ogniqualvolta il riposo sia volto a consentire il recupero del maggiore stress psico-fisico legato a un turno di servizio svolto con modalità particolarmente intense e gravose, restando irrilevante la circostanza che la prestazione lavorativa non ecceda, nel suo complesso, l'orario contrattuale settimanale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29632 del 2018

Normativa correlata

Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 3

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