Cass. civ. n. 19097 del 11 luglio 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Competenza dell'organo disciplinare - Individuazione - Criterio - Sanzione massima applicabile - Rilevanza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - nel ritenere legittima la sanzione della sospensione dall'insegnamento per due giorni comminata ad un docente dal Dirigente scolastico - non aveva tenuto conto dell'entità massima della sanzione applicabile all'illecito disciplinare contestato ricondotto nella previsione di cui alla lett.b, del comma 2, dell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492 com. 2 lett. B