Cass. civ. n. 19104 del 06 luglio 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni di Stato straniero - Obbligo di informazione attiva - Disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007 - Contenuto - Specificità sulla singola operazione.
In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 17/09/2007 num. 164