Cass. civ. n. 1913 del 23 gennaio 2023
Testo massima n. 1
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia su sanzioni per omesso riversamento di somme ricevute a titolo di rimborso spese di procedura esecutiva connessa all'art. 12 l. n. 289 del 2022 - Pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice tributario - Mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione - Lesione del diritto di difesa dell'agente della riscossione - Insussistenza - Possibilità di tutela avverso conflitto negativo di giurisdizione - Rimedio di cui all'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c..
In tema di giurisdizione, la mancata indicazione, nella pronuncia declinatoria, del giudice giurisdizionalmente competente non comporta alcuna lesione del diritto di difesa della parte, la quale può sempre trovare tutela attraverso il rimedio previsto dall'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. in caso di conflitto negativo di giurisdizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1