Cass. civ. n. 19185 del 12 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo ex art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Fondamento - Ipotesi di esclusione.


Il blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - che ha fondamento nell'esigenza di ordine pubblico di garantire la salvaguardia occupazionale in un particolare momento di emergenza ed evitare l'immediata perdita di capacità reddituale e l'impossibilità di reimpiego dei dipendenti, quale conseguenza generalizzata della pandemia da COVID-19 - è escluso solamente se, nel caso di subentro in un appalto di altra impresa aggiudicatrice, vi sia passaggio effettivo alle dipendenze del nuovo appaltatore e il lavoratore non opponga un rifiuto legittimo alla nuova assunzione.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 46
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

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