Cass. civ. n. 19185 del 12 luglio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo ex art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Fondamento - Ipotesi di esclusione.
Il blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - che ha fondamento nell'esigenza di ordine pubblico di garantire la salvaguardia occupazionale in un particolare momento di emergenza ed evitare l'immediata perdita di capacità reddituale e l'impossibilità di reimpiego dei dipendenti, quale conseguenza generalizzata della pandemia da COVID-19 - è escluso solamente se, nel caso di subentro in un appalto di altra impresa aggiudicatrice, vi sia passaggio effettivo alle dipendenze del nuovo appaltatore e il lavoratore non opponga un rifiuto legittimo alla nuova assunzione.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE