Cass. pen. n. 2019 del 24 settembre 1994

Testo massima n. 1


Nel procedimento di esecuzione conseguente a richiesta di terzo di dissequestro e restituzione di somme confiscate a seguito di condanna, la omessa spedizione dell'avviso di udienza al condannato nei cui confronti il provvedimento risulti emesso, determina la nullità assoluta dell'intero procedimento e dell'ordinanza pronunciata: trattasi infatti di nullità derivante dall'omessa citazione dell'interessato (art. 666, comma 3, c.p.p.) equiparata anche dal nuovo codice alla omessa citazione dell'imputato (art. 179, comma 1, c.p.p.).

Testo massima n. 2


Non è sufficiente all'imputato, che chieda la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, avendo avuto tardiva conoscenza di detto provvedimento, notificato al proprio difensore che non l'aveva avvertito, invocare a propria discolpa la condotta del difensore medesimo, liberamente scelto anche come domiciliatario. Infatti, la particolare qualifica del domiciliatario impone un'interpretazione rigorosa in ordine alla prova della non conoscenza dell'atto da parte del rappresentato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza nella quale il pretore non aveva ritenuto che l'intervento del difensore di fiducia dell'imputato fosse sufficiente a fornire la prova della mancata conoscenza, inconsapevole, del provvedimento da impugnare).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi