Art. 666 – Codice di procedura penale – Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [178 1 lett. b, 655, 676], dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [606].
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio [97] all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie [121] in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero . L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno [190]; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione [606]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione [611].
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente [588].
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 4461/2015
In caso di "abolitio criminis" del reato per il quale è intervenuta condanna, il giudice dell'esecuzione non può modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, né sussumere la condotta del condannato sotto una diversa fattispecie, se la riconducibilità della condotta a detta fattispecie non ha mai formato oggetto di accertamento e di formale contestazione nel giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 53017/2014
In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, secondo comma, c.p.p., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza.
Cass. civ. n. 32401/2014
È inammissibile la richiesta di applicazione dell'indulto proposta dal condannato dopo che analoga richiesta, formulata dal pubblico ministero, sia stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando che la stessa provenga da soggetto diverso, laddove si tratti della riproposizione di identiche questioni in assenza di nuovi elementi.
Cass. civ. n. 25345/2014
L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.
Cass. civ. n. 14677/2014
Non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento l'applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale, se ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, comma secondo, Cost. e nell'art. 7 CEDU, i quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, in relazione a decreto penale che aveva applicato la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, benché l'ipotesi di reato contestata prevedesse l'applicazione delle due sanzioni solo alternativamente, si era limitato a rilevare l'ineseguibilità della prima e più afflittiva sanzione, escludendo l'inesistenza o l'abnormità dell'intero provvedimento).
Cass. civ. n. 29203/2013
Il provvedimento di revoca dell'indulto, adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b) c.p.p., perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte.
Cass. civ. n. 13790/2013
Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma secondo, c.p.p. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 43024/2008
È inammissibile l'opposizione proposta avverso provvedimento del giudice dell'esecuzione (nella specie in tema d'applicazione dell'indulto) mediante il ricorso al servizio postale, in quanto la sua natura di rimedio non impugnatorio impone l'osservanza della disposizione generale di cui all'art. 121 c.p.p., che prevede il deposito in cancelleria dell'atto.
Cass. civ. n. 19061/2004
L'art. 666, comma secondo, c.p.p. — nel prevedere la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge — non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente, sicché il decreto di inammissibilità della richiesta da parte del presidente del Tribunale di sorveglianza va, in tal caso, annullato senza rinvio.
Cass. civ. n. 27737/2003
In materia di esecuzione, il potere presidenziale di dichiarare, ai sensi dell'art. 666, c.p.p., l'inammissibilità dell'istanza per difetto delle condizioni di legge può essere esercitato solo quando non implichi alcuna valutazione discrezionale. (Fattispecie nella quale veniva deliberato l'annullamento con rinvio di una dichiarazione di inammissibilità, pronunciata dal presidente de plano, di un'istanza di detenzione domiciliare che presupponeva una valutazione sulla valutazione di compatibilità con la detenzione cautelare per altro titolo).
Cass. civ. n. 17029/2003
La declaratoria di inammissibilità di istanza di affidamento in prova al servizio sociale adottata de plano dal Presidente del tribunale di sorveglianza sul rilievo che l'entità della pena residua da espiare è superiore al limite massimo previsto dalla legge per l'ammissione alla misura alternativa è legittima anche se, trattandosi di pena risultante da più sentenze di condanna, ancora non sia intervenuto il provvedimento di unificazione da parte del competente ufficio del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 20240/2002
La definizione del reclamo del detenuto al magistrato di sorveglianza avverso il provvedimento del direttore dell'istituto penitenziario in materia di colloqui e conversazioni telefoniche deve avvenire con provvedimento de plano e non all'esito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 678 c.p.p., in quanto la n. 26 del 1999 della Corte cost., dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della L. 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui essi non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti del detenuto, nel richiamare la necessità di un intervento legislativo ad hoc, ha escluso la possibilità di una pronuncia additiva, sul rilievo che nessuno dei procedimenti «tipici» previsti dalla legge, compreso in essi quello di sorveglianza, può essere considerato un rimedio giurisdizionale di carattere generale, tale da poter essere esteso alla procedura che si instaura a seguito di reclamo.
Cass. civ. n. 16/2002
La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale provvede de plano, osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell'art. 666 c.p.p.
Cass. civ. n. 38296/2001
Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, e non può essere esteso ad altre ipotesi, stante l'intangibilità del giudicato ad opera del giudice suindicato al di fuori dei casi specifici e circoscritti, previsti espressamente dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nessun potere fosse attribuito dalla legge al giudice dell'esecuzione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena sebbene fosse intervenuta la depenalizzazione dei reati oggetto di condanne pregresse ritenute ostative alla concessione del beneficio, in relazione ad una ulteriore successione condanna).
Cass. civ. n. 29344/2001
In tema di affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47 bis ord. pen.), l'irreperibilità dell'istante, se può legittimare il rigetto della richiesta per motivi di merito (con riferimento ai contatti con il servizio sociale, all'adempimento delle prescrizioni ed al relativo controllo), non costituisce una ipotesi d'inammissibilità rilevabile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.
Cass. civ. n. 29025/2001
In tema di benefici penitenziari, il provvedimento con il quale il pubblico ministero, a seguito di richiesta di affidamento c.d. «terapeutico» presentata da condannato tossicodipendente o alcooldipendente, abbia negato la sospensione dell'esecuzione della pena, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione e contro di esso può essere proposto esclusivamente incidente davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
Cass. civ. n. 29024/2001
In tema di benefici penitenziari, attesa la natura necessariamente interinale e provvisoria della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta di affidamento in prova c.d. «terapeutico», la quale, ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dura soltanto «fino alla decisione del tribunale di sorveglianza», è inammissibile per mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di incidente, su detta sospensione abbia provveduto, sia nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dopo la pronuncia del tribunale di sorveglianza, sia nel caso in cui detta pronuncia sia intervenuta dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, considerato che in tali ipotesi dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun concreto e pratico vantaggio, non residuando più, a seguito della decisione del tribunale, qualunque ne sia il contenuto, alcuno spazio di operatività della sospensione, con la conseguenza che il giudizio di legittimità si tradurrebbe unicamente nella verifica astratta dell'esattezza di un provvedimento provvisorio, divenuto ormai inattuabile. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nella specie l'istanza di affidamento terapeutico avanzata dal ricorrente era stata rigettata dal tribunale di sorveglianza competente dopo la presentazione dell'impugnazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condannato contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di incidente, aveva negato la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del procedimento).
Cass. civ. n. 29022/2001
La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, c.p.p., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale.
Cass. civ. n. 20984/2001
La omessa citazione della parte tenuta al pagamento del compenso dovuto al custode di cose sequestrate, e cioè il ministero del tesoro e, nel caso di condanna, il soggetto privato destinatario dell'obbligo, è causa di nullità assoluta del procedimento per incidente di esecuzione, per violazione dell'art. 666, comma terzo, c.p.p., richiamato dall'art. 695.
Cass. civ. n. 4104/2000
È esperibile incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., avverso il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, rilevata la mancata impugnazione di ordinanza cautelare emessa all'esito di appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., abbia disposto la trasmissione di detta ordinanza, per la sua esecuzione, agli organi di polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 6584/1999
È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ove la stessa sia priva della indicazione della residenza e dell'ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Tale carenza, infatti, impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è subordinata l'ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi sociali, a norma dell'art. 666, comma 5, c.p.p. D'altra parte, la mancanza di una stabile residenza non consente neppure il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità della istanza adottata de plano a norma dell'art. 666, comma 2, c.p.p.).
Cass. civ. n. 9/1999
L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita. (Nell'affermare detto principio la Corte - giudicando in fattispecie di usura - ha altresì precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l'estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall'attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia).
Cass. civ. n. 748/1998
In sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che in essa avrebbero dovuto essere denunziate con i mezzi di gravame disposti dalla legge. (Fattispecie relativa a eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio).
Cass. civ. n. 4235/1997
Nell'incidente di esecuzione svolto con le forme del rito camerale ai sensi dell'art. 666 comma terzo c.p.p., il giudice può decidere anche su oggetti non compresi nell'istanza di attivazione della procedura e quindi nel decreto di fissazione dell'udienza, che infatti non deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'oggetto. Una volta attivata la procedura con la esplicita richiesta dell'applicazione dell'istituto del concorso formale o della continuazione tra reati, il giudice, con l'accoglimento della richiesta, può concedere d'ufficio i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. senza ulteriore richiesta di parte, attesa la natura pubblicistica di tali istituti, volti alla risocializzazione del condannato.
Cass. pen. n. 2084 del 12 giugno 1996
Avverso il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione — come quello adottato dal pretore, quale giudice dell'esecuzione, ex artt. 666, 667 e 676 c.p.p., in risposta all'istanza di dissequestro e restituzione — è proponibile esclusivamente l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. (Nella specie la S.C. ha considerato che il rimedio proposto dall'imputato, e cioè il ricorso al tribunale del riesame avverso l'ordinanza pretorile, era irrituale e che, a mente dell'art. 568, comma 5, c.p.p., applicabile anche con riferimento di rimedi non omogenei, detto ricorso si doveva convertire nel rimedio previsto dalla legge).
Cass. civ. n. 3237/1995
Il procedimento relativo all'udienza camerale innanzi al tribunale di sorveglianza è regolato da quanto previsto dall'art. 666 c.p.p. come espressamente indicato dal primo comma dell'art. 678 c.p.p., in base al quale, nella ipotesi che l'interessato non abbia nominato alcun difensore di fiducia, il giudice competente gliene nomina uno d'ufficio, salva la possibilità di intervento di quello di fiducia all'udienza camerale ovvero di richiesta, in tale sede, da parte dell'interessato di essere assistito da difensore fiduciario in tale occasione nominato, non assumendo rilevanza, ai fini della ritualità del procedimento, l'esistenza di nomina di difensore per altri procedimenti, puranche sempre inerenti alla materia dell'esecuzione della pena demandata al sopra indicato tribunale.
Cass. civ. n. 2019/1994
Nel procedimento di esecuzione conseguente a richiesta di terzo di dissequestro e restituzione di somme confiscate a seguito di condanna, la omessa spedizione dell'avviso di udienza al condannato nei cui confronti il provvedimento risulti emesso, determina la nullità assoluta dell'intero procedimento e dell'ordinanza pronunciata: trattasi infatti di nullità derivante dall'omessa citazione dell'interessato (art. 666, comma 3, c.p.p.) equiparata anche dal nuovo codice alla omessa citazione dell'imputato (art. 179, comma 1, c.p.p.).
Cass. civ. n. 896/1994
Qualora il custode giudiziario di un reperto presenti istanza al procuratore della Repubblica, che abbia proceduto alla liquidazione del compenso per custodia, per dolersi del mancato adeguamento di questo alle tariffe ACI, il P.M. non può dichiarare inammissibile detta istanza perché diretta avverso provvedimento per il quale non è previsto opposizione o incidente di esecuzione innanzi allo stesso organo decidente ma, qualificata l'istanza come incidente di esecuzione e ravvisata la propria incompetenza, deve trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione per la decisione sull'incidente sollevato.
Cass. civ. n. 3133/1993
In materia di esecuzione, il potere presidenziale di dichiarare, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., l'inammissibilità di una richiesta per «manifesta infondatezza», derivante dal «difetto delle condizioni di legge», può essere esercitato soltanto quando tale difetto sia riscontrabile in ordine a requisiti che non implichino alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il decreto con il quale il presidente di un tribunale per i minorenni, in funzione di tribunale di sorveglianza, aveva dichiarato inammissibile una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale a cagione dell'intervenuto arresto del richiedente per reati commessi successivamente alla richiesta medesima).
Cass. civ. n. 795/1993
Il decreto di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale emesso dal presidente di sorveglianza, se illegittimo, va annullato senza rinvio, giacché il predetto presidente non deve adottare alcun ulteriore provvedimento, e gli atti vanno contestualmente trasmessi al tribunale di sorveglianza perché si pronunci sull'istanza.