Art. 666 – Codice di procedura penale – Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [178 1 lett. b, 655, 676], dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [606].
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio [97] all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie [121] in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero . L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno [190]; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione [606]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione [611].
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente [588].
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 42540/2018
In tema di procedimento di esecuzione l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità "de plano" della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa non soltanto del pubblico ministero, ma anche della parte privata. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'acquisizione del parere, oltre a garantire il contraddittorio cartolare con l'organo titolare della potestà esecutiva, consente il confronto e il reciproco controllo ed è l'unico meccanismo attraverso il quale la parte privata può conoscere la posizione della controparte sul tema dedotto "in executivis" attraverso l'incidente proposto).
Cass. civ. n. 40151/2018
In tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile. (Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, omettendo erroneamente di rilevare la preclusione processuale, aveva rigettato nel merito una richiesta di applicazione dell'indulto meramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza avverso la quale il condannato aveva proposto analogo ricorso in cassazione).
Cass. civ. n. 31025/2018
In tema di beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito diprocedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.prima del 13 ottobre 2011, l'incidente di esecuzione finalizzato alla tutela dei diritti dei terzi deve - per effetto della norma di interpretazione autentica dell'art. 1, commi 194 ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenuta nell'art. 37 legge 17 ottobre 2017, n. 161 - seguire le forme del rito camerale partecipato ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione è proponibile unicamente il ricorso per cassazione e non l'opposizione di cui all'art. 674, comma 4, cod.proc. pen..
Cass. civ. n. 39608/2018
In tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. (In motivazione, la Corte ha precisato che la medesima disciplina si applica alle altre categorie di creditori richiamate dall'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, quale risultante a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 94 del 2015).
Cass. civ. n. 15534/2018
In tema di confisca per equivalente, la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato da un terzo estraneo alla condotta illecita altrui, che versa in condizione di buona fede (Fattispecie in cui un istituto bancario vantava un diritto di garanzia reale sul bene confiscato iscritto prima del sequestro).
Cass. civ. n. 6051/2017
In materia di esecuzione, la preclusione stabilita dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. ad una nuova pronuncia sul medesimo "petitum", legittimante la dichiarazione "de plano" di inammissibilità di istanze meramente reiterative di altre già rigettate, non è assoluta, ma opera soltanto allo stato degli atti, con la conseguenza che la prospettazione di nuovi elementi di fatto (sopravvenuti o preesistenti, purché diversi da quelli precedentemente presi in considerazione) comporta che il relativo provvedimento possa essere assunto solo ad esito di procedimento camerale in contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza di un giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato "de plano" inammissibile una nuova istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto nonostante che, dopo il rigetto della prima, il giudice amministrativo avesse sospeso in sede cautelare il provvedimento di diniego della concessione in sanatoria).
Cass. civ. n. 9780/2017
Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.
Cass. civ. n. 19358/2017
In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato).
Cass. civ. n. 51053/2017
Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre.
Cass. civ. n. 25504/2017
Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza (nella specie, di patteggiamento) e l'inizio della fase di esecuzione della pena, spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulle questioni relative alle misure cautelari personali ancora in corso, detentive e non detentive, con ordinanza de plano, emessa ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., suscettibile di opposizione davanti allo stesso giudice.
Cass. civ. n. 20156/2017
È affetta da abnormità e pertanto è ricorribile per cassazione l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che, in dispositivo, rigetta l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, mentre in motivazione ritiene insussistente la competenza a provvedere, senza peraltro l'indicazione del giudice ritenuto competente.
Cass. civ. n. 20237/2016
In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro - disposti nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa - è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione e non anche il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 13342/2015
In tema di richiesta di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza, con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione, non è emessa a norma dell'art. 666, comma secondo, c.p.p., ma risulta disposta nell'ambito del procedimento speciale previsto dall'art. 667, comma quarto, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 678, comma 1 bis, dello stesso codice).
Cass. civ. n. 8585/2015
Il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione.
Cass. civ. n. 7877/2015
La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'omessa analisi circa l'esatta individuazione della pena irrogata per la violazione più grave nel reato continuato, al fine di valutare se sussistessero i presupposti per la revoca dell'indulto, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice, come tale deducibile solo mediante impugnazione).
Cass. civ. n. 6290/2015
In tema di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano", ai sensi dell'art. 667 cod.proc.pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 cod.proc.pen.- è data soltanto facoltà di proporre opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono, emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di procedimento svoltosi in camera di consiglio e non con procedura "de plano").
Cass. civ. n. 4461/2015
In caso di "abolitio criminis" del reato per il quale è intervenuta condanna, il giudice dell'esecuzione non può modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, né sussumere la condotta del condannato sotto una diversa fattispecie, se la riconducibilità della condotta a detta fattispecie non ha mai formato oggetto di accertamento e di formale contestazione nel giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 53017/2014
In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, secondo comma, c.p.p., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza.
Cass. civ. n. 32401/2014
È inammissibile la richiesta di applicazione dell'indulto proposta dal condannato dopo che analoga richiesta, formulata dal pubblico ministero, sia stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando che la stessa provenga da soggetto diverso, laddove si tratti della riproposizione di identiche questioni in assenza di nuovi elementi.
Cass. civ. n. 27702/2014
Il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delle Sezioni della Corte di cassazione, purché connotato da caratteristiche di stabilità e univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva della richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile la riproposizione dell'istanza di revoca della confisca degli immobili abusivamente lottizzati, presentata dai terzi acquirenti in buona fede, i quali avevano invocato l'applicazione del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale che aveva recepito i principi della Corte EDU riguardanti i limiti di applicazione della misura ablatoria nei confronti dei soggetti estranei al reato).
Cass. civ. n. 25345/2014
L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.
Cass. civ. n. 14677/2014
Non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento l'applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale, se ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, comma secondo, Cost. e nell'art. 7 CEDU, i quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, in relazione a decreto penale che aveva applicato la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, benché l'ipotesi di reato contestata prevedesse l'applicazione delle due sanzioni solo alternativamente, si era limitato a rilevare l'ineseguibilità della prima e più afflittiva sanzione, escludendo l'inesistenza o l'abnormità dell'intero provvedimento).
Cass. civ. n. 30319/2013
Gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione, all'esito del quale è stata disposta la confisca, possono essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione intentato dai terzi proprietari dei beni oggetto della misura ablativa, i quali, ove rimasti estranei a suddetto giudizio, sono abilitati a fornire prove valide e conducenti in proprio favore. (Fattispecie relativa all'opposizione verso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni confiscati ai sensi dell'art.12 sexies, D.L. n. 306 del 1992 conv. in l. n. 356 del 1992).
Cass. civ. n. 29203/2013
Il provvedimento di revoca dell'indulto, adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b) c.p.p., perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte.
Cass. civ. n. 19998/2013
Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice della esecuzione che, a fronte di una richiesta del P.M. di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca di cui all'art.12 sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 356, deliberi direttamente il provvedimento di confisca.
Cass. civ. n. 13790/2013
Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma secondo, c.p.p. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 11421/2013
Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge é affetto da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa ad omessa fissazione di udienza camerale a seguito della richiesta di eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di sentenza di patteggiamento, in violazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002).
Cass. civ. n. 7945/2013
È inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato con riguardo a titolo di privazione della libertà sopravvenuto durante l'attuazione del diverso beneficio della detenzione domiciliare cui lo stesso condannato sia stato ammesso con precedente decisione del Tribunale di sorveglianza, dovendo applicarsi l'art. 51 bis Ord. Pen. e non potendo ritenersi giustificata la riproposizione della richiesta, già respinta, della misura più ampia.
Cass. civ. n. 4083/2013
In sede esecutiva, il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (Nella specie la Corte ha qualificato come opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., disponendone la trasmissione alla corte d'appello, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento conseguente all'istanza di revoca della confisca emesso non "de plano", bensì a seguito di irrituale fissazione della comparizione delle parti).
Cass. civ. n. 43208/2012
Non rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, giacché non equiparabili alle pene accessorie. (Nella specie si trattava della revoca della patente di guida per il reato di guida in stato di ebbrezza).