Cass. pen. n. 4729 del 13 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Il decreto penale di condanna costituisce un provvedimento giurisdizionale assimilabile alla sentenza di condanna, che presuppone l'esistenza d'un processo, il quale in esso vede uno dei possibili modi di propria definizione e l'avvenuto radicamento della competenza in capo al giudice che lo emette; l'opposizione, infatti, serve a instaurare il giudizio ordinario davanti al pretore — giudice del dibattimento — della stessa sede cui appartiene il Gip che ha emesso il decreto opposto. Ne consegue che, radicandosi la competenza a giudicare al momento dell'emissione del decreto, non trovano applicazione, in virtù del principio della perpetuatio competentiae, le norme modificatrici dei criteri di determinazione della competenza per territorio, successive a tale momento. (Fattispecie in cui si discuteva se la competenza a giudicare, a seguito di opposizione, di un reato di emissione di assegno a vuoto per il quale era stato emesso decreto penale di condanna anteriormente alla entrata in vigore della L. 15 dicembre 1990, n. 386 dovesse determinarsi secondo l'art. 4 di tale legge ovvero — come ritenuto dalla Cassazione sulla scorta del principio di cui in massima — secondo la precedente normativa).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi