Art. 464 – Codice di procedura penale – Giudizio conseguente all’opposizione
1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all'articolo 441 bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione . In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione [463].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23700/2018
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., riproposta ai sensi del comma 9 della medesima disposizione dopo che la precedente istanza avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, è competente a decidere il giudice del dibattimento.
Cass. civ. n. 21324/2017
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.
Cass. civ. n. 53622/2017
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova è inserita, con conseguente possibilità per l'interessato di eventualmente chiedere - in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa - la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari è confermata dal tenore letterale dell'art. 464-sexies cod. proc. pen., la cui previsione intesa ad attribuire al "giudice" poteri istruttori urgenti "con le modalità stabilite per il dibattimento", non avrebbe senso se la competenza fosse sempre riservata al giudice dibattimentale).
Cass. civ. n. 36672/2017
L'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova è incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontà dell'imputato, sono soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, sono indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il principio affermato trova applicazione anche qualora il giudice di appello abbia riqualificato il fatto in una diversa ipotesi di reato, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento).
Cass. civ. n. 53913/2016
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato dall'imputato avverso il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., dallo stesso giudice che lo ha emesso a seguito di opposizione dell'imputato, qualora quest'ultimo, nella successiva fase dibattimentale, abbia rinunciato all'opposizione ed il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità della stessa e l'esecutività del decreto penale opposto.
Cass. civ. n. 15785/2016
È legittima la domanda di oblazione proposta nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, ancorché non contenuta nell'atto di opposizione, in quanto la contestualità di cui all'art. 464, comma secondo, cod. proc. pen. è da intendersi non come contestualità di contenuti dell'atto processuale, ma come contestualità temporale, riferita al termine di decadenza per la ammissibilità dell'opposizione alla condanna per decreto.
Cass. civ. n. 33216/2016
L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
Cass. civ. n. 14750/2016
L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva; soltanto nell'ipotesi in cui l'ordinanza travalichi tali limiti è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell'imparzialità del giudice mediante gli istituti di cui agli artt. 36, comma primo, lett. h) e 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen. (Rigetta, App. Bologna, 25/05/2015).
Cass. civ. n. 22104/2015
Nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione,la Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").
Cass. civ. n. 14112/2015
In tema di sospensione con messa alla prova, la sospensione non può essere disposta, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in quanto la messa alla prova tende alla eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalità dell'istituto una rieducazione "parziale". (Fattispecie relativa a reato associativo connesso ad altri reati, in cui la Corte ha reputato corretta la decisione con la quale il giudice di merito non aveva disposto la separazione dei processi a seguito della richiesta di messa alla prova per i reati satellite).
Cass. civ. n. 42467/2012
Il giudice per le indagini preliminari, una volta emesso il decreto penale di condanna, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale e non può, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa da quella contenuta nella richiesta del P.M.. (Fattispecie nella quale il Gip, accertato che per mero errore materiale era stato erroneamente indicato nel decreto penale il capo di imputazione, lo aveva corretto a seguito della proposta opposizione dell'imputato).
Cass. civ. n. 47923/2009
È legittima, ai sensi dell'art. 99, comma primo, c.p.p., la proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell'imputato, anche se non munito di procura speciale. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto penale di condanna).
Cass. civ. n. 23717/2009
È abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, emesso un decreto penale di condanna per imputazioni plurime e accolta l'istanza di oblazione avanzata dall'imputato in riferimento ad una di esse, senza la contestuale presentazione dell'opposizione al decreto, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero in relazione all'altra imputazione, così implicitamente revocando il decreto penale. (In motivazione la Corte ha precisato che, non ricorrendo nell'occasione una legittima causa di revoca del decreto, il provvedimento in questione è stato adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 9355/2007
La richiesta di giudizio abbreviato condizionato, priva dell'indicazione delle attività di integrazione probatoria ritenute necessarie ma comunque tempestivamente proposta a seguito della notificazione del decreto penale di condanna, non può essere dichiarata de plano inammissibile, sì da giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di opposizione con conseguente esecutività del decreto penale, dovendo il giudice provvedere alla fissazione dell'udienza prevista dall'art. 464, comma 1, c.p.p. per poi valutare nel contraddittorio tra le parti la meritevolezza della richiesta. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 12341/2005
La domanda di oblazione discrezionale, avanzata nel corso delle indagini preliminari e respinta dal giudice per le indagini preliminari, può essere riproposta nel giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione a decreto penale. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 24346/2003
Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 456, comma 3, c.p.p., in quanto il richiamo operato dal nuovo terzo comma dell'art. 557 c.p.p. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l'utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.
Cass. civ. n. 1027/2003
Qualora l'imputato, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, presenti un'istanza non contemplata dalla legge (nella specie di giudizio ordinario), questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio immediato.
Cass. civ. n. 35615/2002
Il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto di condanna è atto derivato rispetto a quest'ultimo quanto all'enunciazione del fatto e all'indicazione delle norme sostanziali che si assumono violate, non configurandosi alcuna soluzione dell'iter procedurale che renda possibile una qualsiasi modificazione della contestazione esplicitata nel decreto di condanna. Ne consegue che l'obbligo di enunciazione del fatto nel decreto di citazione notificato all'imputato opponente è soddisfatto mediante l'indicazione per relationem all'imputazione contenuta nel decreto opposto, senza che per ciò possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza tra giudice delle indagini preliminari e giudice dibattimentale — che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché contenente solo l'indicazione della norma violata e la data di commissione del reato, ma non anche l'enunciazione del fatto contestato — risolto con la declaratoria di competenza del secondo).
Cass. civ. n. 23873/2002
In tema di oblazione, il mancato esame della istanza di ammissione proposta in fase di indagini preliminari non comporta alcuna invalidità degli atti del procedimento, considerata la regola di tassatività dei casi di nullità ed atteso che, comunque, la domanda può essere riproposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna oppure, ove non si proceda per decreto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Cass. civ. n. 36983/2001
Nel procedimento per decreto, l'art. 464, comma 3 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 37, comma 4, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 — in base al quale la richiesta dei riti alternativi deve essere necessariamente proposta con l'atto di opposizione — è soggetto, in quanto norma processuale, alla regola del tempus regit actum, sicché è applicabile a tutte le ipotesi in cui l'opposizione sia stata presentata dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa, anche quando il decreto penale sia stato notificato prima di tale momento, atteso che la nuova disciplina non ha inciso sulle facoltà esercitabili con l'atto di opposizione, ma ha introdotto una limitazione all'esercizio successivo di tali facoltà. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di inammissibilità della richiesta di applicazione di pena avanzata all'udienza dibattimentale e non nell'atto di opposizione proposto nella vigenza della nuova disciplina).
Cass. civ. n. 3561/2000
È abnorme il provvedimento con il quale il Gip presso il tribunale disponga la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al P.M. al fine di scongiurare il profilarsi di una ipotesi di responsabilità disciplinare a carico del magistrato emittente, essendo stata la richiesta di emissione del decreto depositata in cancelleria oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 459 c.p.p.
Cass. civ. n. 2806/2000
Nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata, nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, assoluzione per insussistenza del fatto in favore di taluno degli imputati del medesimo reato, a suo tempo destinatari di distinti decreti penali, deve essere revocato il decreto emesso nei confronti degli imputati non opponenti, anche se condannati ciascuno con un distinto decreto penale, anziché con un decreto unico. Nella interpretazione dell'art. 464, comma 5, c.p.p., si deve infatti attribuire rilievo al dato sostanziale della identità dell'addebito mosso agli imputati rispetto al dato formale rappresentato dalla separazione delle relative posizioni in sede di richiesta di emissione del decreto di condanna.
Cass. civ. n. 3200/1999
Il giudizio immediato conseguente all'opposizione a decreto penale (art. 464 c.p.p.), ha caratteristiche proprie e distinte rispetto a quello disciplinato dagli artt. 453 ss. stesso codice, trattandosi di giudizio adottato per scelta del legislatore, in assenza di diverse opzioni delle parti, indipendentemente dall'evidenza della prova e dalla presenza di condizioni altrimenti necessarie fra cui, in particolare, quella costituita dal previo interrogatorio dell'indagato o dalla mancata comparizione di costui a seguito di invito a presentarsi.
Cass. civ. n. 1740/1999
Qualora in sede di opposizione a decreto penale di condanna l'imputato formuli istanza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 563 c.p.p., indicando la sanzione in misura inferiore al limite minimo edittale previsto per il reato contestato, il giudice non può ordinare l'esecuzione del decreto penale rideterminando la pena in misura ritenuta congrua, in quanto in tal modo viene implicitamente a dichiarare inammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 461, comma quinto, c.p.p., fuori dei casi previsti. Al contrario, in tale ipotesi, nella mancanza del consenso del pubblico ministero, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464, comma primo, c.p.p.
Cass. civ. n. 7140/1997
La mancata revoca espressa del decreto penale prima di procedere al giudizio conseguente all'opposizione non è causa di nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente immancabile del giudizio stesso, che si verifica per il solo fatto della celebrazione di esso, ope legis non ope iudicis. Inoltre, per la violazione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p., non è prevista alcuna specifica sanzione processuale, sicché, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 stesso codice, e poiché non è ravvisabile alcuna delle cause generali di nullità stabilite dal successivo art. 178, la mancata revoca non produce alcuna nullità.
Cass. civ. n. 8350/1994
In tema di opposizione a decreto penale emesso dal pretore, il comma 2 dell'art. 565 c.p.p. non impone, a pena di inammissibilità, la scelta del rito, ma indica solo i possibili sbocchi della opposizione. La norma in questione va infatti correlata con il disposto dell'art. 461, comma 3, c.p.p.; onde è da ritenere ammissibile la richiesta di patteggiamento, benché non formulata all'atto della opposizione, nel giudizio instaurato davanti al pretore, analogamente a quanto avviene davanti al tribunale.
Cass. civ. n. 1439/1994
Nel caso in cui venga proposta opposizione a decreto penale di condanna e contestualmente sia presentata domanda di oblazione non corredata dall'osservanza di un adempimento di legge - nella specie l'opponente non aveva versato la somma prescritta - il giudice non può dichiarare inammissibile l'opposizione e ordinare l'esecuzione del decreto opposto, ma deve emettere il decreto che dispone il giudizio, perché nella stessa proposizione dell'opposizione è connaturata tale richiesta.
Cass. civ. n. 1395/1994
Nel caso in cui l'imputato proponga opposizione a decreto penale di condanna, chiedendo contestualmente di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p. il processo — che con l'emissione del decreto penale e l'opposizione avverso di esso è già pervenuto nella fase del giudizio — non può essere fatto regredire a quella delle indagini preliminari affinché il pubblico ministero disponga accertamenti per verificare se le conseguenze dannose o pericolose del reato siano state eliminate. (Nella specie la S.C., considerato abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. — e come tale ricorribile per cassazione — ha ritenuto che fosse lo stesso giudice a dover valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per l'ammissione del richiedente alla oblazione e, in caso negativo, a dover rigettare l'istanza e ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 464 comma primo c.p.p.).
Cass. civ. n. 10096/1993
In caso di opposizione a decreto penale di condanna, la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non deve essere inderogabilmente contenuta nella dichiarazione di opposizione ma può essere presentata entro il termine generalmente indicato nell'art. 446 c.p.p. per il procedimento di patteggiamento della pena.
Cass. civ. n. 9400/1993
Alla stregua del letterale tenore degli artt. 461, terzo comma e 565, secondo comma, c.p.p. deve ritenersi che, in caso di opposizione a decreto penale, l'eventuale richiesta di uno dei riti alternativi speciali vada inderogabilmente formulata nella dichiarazione di opposizione; il che, oltre a trovare giustificazione nella esigenza di contenere i tempi di definizione dei procedimenti penali (esigenza che verrebbe frustrata ove si consentisse invece all'imputato di dilungarli a suo piacere, senza peraltro subire la perdita di benefici funzionalmente collegati alla scelta di mezzi volti ad anticipare la detta definizione), trova anche conferma nel disposto di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 464 c.p.p., in cui, nello stabilire le caratteristiche del decreto di citazione da emettersi a seguito dell'opposizione (ove l'opponente abbia chiesto il giudizio immediato o non abbia formulato alcuna richiesta), si fa richiamo alle previsioni dell'art. 456 c.p.p., con esclusione, però, del secondo comma di detto ultimo articolo, che prevede l'inserzione, nel decreto di citazione per il giudizio immediato, dell'avviso relativo alla possibilità di richiesta del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato la cui richiesta di applicazione della pena, formulata successivamente alla dichiarazione di opposizione a decreto penale emesso dal Gip della pretura, era stata ritenuta inammissibile per tardività).