Cass. pen. n. 12341 del 4 febbraio 2005

Testo massima n. 1


La domanda di oblazione discrezionale, avanzata nel corso delle indagini preliminari e respinta dal giudice per le indagini preliminari, può essere riproposta nel giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione a decreto penale. (Mass. redaz.).

Testo massima n. 2


La domanda di oblazione discrezionale proposta, "ex" art. 162-bis c.p., nella fase delle indagini preliminari può essere ripresentata nel giudizio conseguente alla opposizione a decreto penale di condanna, atteso che, mentre l'imputato non può in sede dibattimentale chiedere la definizione del processo con la oblazione, "ex" art. 464 c.p.p., comma terzo, ove la richiesta sia stata tempestivamente presentata questa può essere rinnovata ai sensi del comma quinto del citato art. 162-bis c.p..

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