Cass. pen. n. 1495 del 5 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta «prova di resistenza», nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
Testo massima n. 2
La nullità prevista dall'art. 471, primo comma, c.p.p. rientra tra quelle previste dall'art. 181 c.p.p. e, pertanto, deve ritenersi sanata se non tempestivamente eccepita. (Fattispecie relativa a motivo di ricorso con il quale si lamentava omessa motivazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca dell'ordine di procedere a porte chiuse; in relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che la nullità dell'atto dovesse essere eccepita immediatamente dopo la sua assunzione).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi