Art. 546 – Codice di procedura penale – Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata [125 2];
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione [521, 522];
d) l'indicazione delle conclusioni delle parti [523];
e) la concisa esposizione [544] dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [192], con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabiltià civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 46201/2008
In tema d'impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con cui si denunci la nullità di una sentenza di condanna per mancanza grafica della motivazione, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione ovvero dell'indicazione del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento della medesima. (Fattispecie nella quale la sentenza era costituita dall'intestazione con allegata una fotocopia del dispositivo di condanna letto in udienza).
Cass. civ. n. 39294/2008
È affetta da nullità assoluta la sentenza del tutto priva di motivazione.
Cass. civ. n. 1149/2006
Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Cass. civ. n. 1307/2003
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'«ossatura» dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondono anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte.
Cass. civ. n. 39569/2002
Deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di merito che, limitandosi a riprodurre stralci di alcune deposizioni testimoniali, affermi che alla stregua delle medesime sussistono gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata.
Cass. civ. n. 8868/2000
Allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo.
Cass. civ. n. 7572/1999
In tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurata dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo che la questione circa il diverso significato da attribuirsi alle sue dichiarazioni era già stata risolta dal giudice di primo grado, anche in base al più vasto compendio probatorio nel quale esse andavano ad inserirsi).
Cass. civ. n. 4415/1999
In tema di motivazione della sentenza di appello, deve ritenersi ammissibile quella redatta per relationem a quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza di primo grado non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi in primo grado; invero il giudice di appello non è tenuto ad riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici.
Cass. civ. n. 1495/1999
Anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta «prova di resistenza», nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
Cass. civ. n. 10972/1998
Deve ritenersi sufficiente la motivazione contenente la mera indicazione degli elementi probatori, ritenuti evidentemente attendibili, su cui fondare la sussistenza di determinate circostanze di fatto, individuati attraverso un rinvio per relationem al corrispondente atto processuale, che può esser compulsato al fine di accertare la congruenza del richiamo effettuato e della valutazione posta a base della decisione.
Cass. civ. n. 6559/1998
È priva di conseguenze sul piano processuale la mancata indicazione nell'estratto notificato all'imputato della sentenza di primo grado dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo, e 546, comma terzo, c.p.p., non è compresa l'indicazione prevista dalla lettera a) del comma primo dell'art. 546. (Nella specie la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comunque priva di fondamento la censura — dedotta con i motivi di appello — sia perché dal decreto di citazione risultava che il giudice si identificava nel Pretore di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, sia perché, costituendo le sezioni distaccate mere articolazioni delle preture circondariali, l'autorità è comunque agevolmente identificabile).
Cass. civ. n. 476/1998
L'omessa indicazione, nell'intestazione di un'ordinanza del tribunale, della data o dei nomi dei giudici che poi ritualmente lo sottoscrissero e lo depositarono non comporta la nullità del provvedimento: basti al proposito rilevare che questa sanzione non è prevista dall'art. 546 c.p.p. per una siffatta situazione nemmeno con riguardo alle sentenze che pure, a differenza delle ordinanze, sono atti a forma disciplinata.
Cass. civ. n. 8962/1997
L'omesso esame di una prova può essere dedotto in cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. È, cioè, necessario che la prova sia enunciata nella decisione, ma trascurata nello sviluppo delle argomentazioni. Anche in quest'ultimo caso deve risultare non assorbita in altre considerazioni. Esso non può essere inquadrato nella violazione dell'art. 546 comma 1 lett. e) - tale da determinare la nullità della pronunzia in base all'art. 125 comma 1 n. 3 c.p.p. in riferimento all'art. 606 lett. b) - poiché tale vizio attiene a disposizioni di diritto sostanziale e non processuale, anche laddove menziona le «altre norme giuridiche». Non è configurabile neppure la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., poiché il difetto di motivazione, pur costituendo fonte d'invalidità della sentenza, può essere rappresentato esclusivamente alla stregua dell'art. 606 lett. e), che opera come previsione specifica e rende inapplicabile quella di carattere generale, contenuta nella lett. c). Né la censura può, infine, rientrare nella lett. d) dell'art. 606 cit., in quanto questa statuizione ha la funzione di apprestare tutela nel caso di eventuali violazioni del c.d. diritto alla controprova, quando sia stata compromessa l'effettiva instaurazione del contraddittorio fra le parti in ordine ad un elemento decisivo dell'istruzione probatoria.
Cass. civ. n. 6980/1997
In tema di valutazione del vizio di mancanza o illogicità della motivazione, deve ritenersi legittimo — allorquando le decisioni delle due sedi di merito conformemente concludono al riguardo — anche un rinvio agli argomenti esposti dalla pronuncia di prime cure, salvo che con i motivi di appello non siano state poste specifiche questioni, per le quali l'apparato argomentativo della sentenza del giudice sovraordinato deve essere autonomo ed autosufficiente.
Cass. civ. n. 2042/1997
In tema di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, mentre è certo che debba essere sempre il criterio della prevalenza del dispositivo a guidare l'interpretazione della sentenza divenuta irrevocabile, è da escludere, invece, che un tale contrasto possa sempre essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione. In particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, stante la carenza di un concreto e attuale interesse. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, che si doleva del fatto che la corte di appello aveva negato in motivazione la sospensione condizionale della pena già riconosciuta in primo grado, pur mancando una impugnazione del pubblico ministero e pur avendo la stessa Corte, nel dispositivo, riducendo la pena principale, confermato nel resto sul punto la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 1020/1997
Non basta la mera contraddittorietà formale della motivazione per dar luogo alla nullità della sentenza. Occorre che le affermazioni apparentemente contrastanti facciano leva sugli stessi presupposti di fatto, sicché non vi è contrasto reale tra affermazioni formalmente contraddittorie se esse riguardano presupposti di fatto differenti. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto non contraddittorie l'esclusione della diminuente per la lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 309/90, e la concessione delle attenuanti generiche nella misura massima).
Cass. civ. n. 937/1997
Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, terzo comma, c.p.p., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione.
Cass. civ. n. 10162/1996
Le argomentazioni che specificamente riguardano le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove a favore dell'imputato devono avere lo stesso spessore di adeguatezza e coerenza richiesto per la motivazione delle prove a carico; e, nella comparazione, delle scelte operate e del privilegio accordato agli uni o agli altri elementi acquisiti va data congrua dimostrazione, senza salti logici.
Cass. civ. n. 11513/1995
L'adempimento dell'obbligo della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla scelta della sanzione non può essere assolto con il mero richiamo all'art. 133 c.p. (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) ma è necessario che siano enunciati, seppur sinteticamente, gli elementi giustificativi della scelta. Tale onere, tuttavia, con riguardo al giudizio di appello, deve essere correlato con il principio dell'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. Deve peraltro aggiungersi che l'uso di espressioni sintetiche quali «alla luce dei criteri ex art. 133 c.p.» o «pena congrua» è giustificato quando viene irrogata una pena molto vicina al minimo edittale, giacché non essendo, in tale caso, necessaria una analitica enunciazione dei criteri.
Cass. civ. n. 6677/1995
Nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all'art. 133 c.p.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale.
Cass. civ. n. 295/1995
È viziata da illogicità la motivazione che, pur riconoscendo la possibilità di acquisizione di una prova che dimostri in modo diretto la sussistenza o meno di un reato o anche solo di un elemento della fattispecie criminosa dedotta in contestazione, ne escluda l'ammissibilità sul presupposto della sua non indispensabilità o necessità, dovuta alla presenza di prove indiziarie e logiche ritenute sufficienti per la decisione in ordine al reato nel suo complesso o ad un elemento di esso. Ciò in omaggio ad un principio di gerarchia delle prove, implicito nel nostro sistema processuale, in virtù del quale la prova diretta prevale su quella indiziaria, e logica, in quanto idonea più di questa a dimostrare il thema probandum ed a costituire pertanto fondamento della certezza morale e giuridica che è presupposto indispensabile di una sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 5112/1994
In materia di impugnazione, anche in base al nuovo codice di procedura penale, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile. Ne consegue che la motivazione adottata dal primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella d'appello.
Cass. civ. n. 4704/1994
La motivazione per relationem è legittima nell'ambito della mera ricostruzione del fatto e nelle parti della sentenza di primo grado, non impugnate. Nell'ipotesi in cui l'interessato con precise considerazioni svolga specifiche censure sui singoli capi e punti della pronunzia, oggetto di gravame, il giudice di secondo grado non può però limitarsi a richiamare la stessa, ma deve rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate; né può esaurire il suo compito nella mera ritrascrizione della precedente decisione, venendo così meno al dovere della motivazione, che è l'unico strumento, attraverso il quale le parti ed il giudice superiore possono esercitare il loro controllo sui passaggi logici seguiti. Diversamente viene meno il doppio grado di giurisdizione, che assolverebbe solo formalmente alla funzione voluta dal legislatore, ma sostanzialmente sarebbe privo di ogni concreto contenuto di revisio prioris instantiae.
Cass. civ. n. 3772/1994
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto corretta la relativa motivazione, enunciando il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 928/1994
La motivazione per relationem di un provvedimento dà luogo alla nullità dello stesso nel caso che essa sia adottata dal giudice dell'impugnazione poiché si risolve nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Invece nel caso in cui il giudice adotti per la prima volta un provvedimento, riportandosi alla motivazione contenuta in altro atto processuale, non vi è illegittimità di detta motivazione per relationem, se quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo che questo sia in grado di controllarne la congruenza e la legittimità.
Cass. civ. n. 11450/1993
Non ricorre il vizio di omesso esame, quale vizio della motivazione, quando il giudice di merito abbia considerato e valutato i risultati delle prove (relative, nella specie, ad omicidio colposo relativo ad investimento di pedone da parte di conducente di ciclomotore) in modo completo e senza errori logici o giuridici.
Cass. civ. n. 10116/1993
Qualora l'affermazione di responsabilità sia stata fondata su ipotesi alternative e il relativo giudizio poggi su ragioni distinte, gli eventuali vizi della sentenza in ordine ad una delle ragioni non possono determinare l'annullamento della decisione, dato che essa trova adeguato e corretto sostegno sulle altre argomentazioni non infirmate da detti vizi. (Nella specie, sentenza di condanna per omicidio colposo verificatosi in sinistro stradale).
Cass. civ. n. 3754/1992
In sede di motivazione della sentenza di condanna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dell'imputato. Un tale divieto, però, non sussiste né potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimostrare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà né dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa.
Cass. civ. n. 9141/1991
La motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come «pena congrua», «pena equa», «congrua riduzione», «congruo aumento» o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena.
Cass. civ. n. 7767/1991
L'onere di motivare la sentenza non equivale ad obbligo del giudice di convincere tutti i destinatari della motivazione. Ciò che rileva è l'esistenza di un apparato argomentativo, cui non si possa imputare violazione di principi di diritto o regole codificate, superficialità ed approssimazione nella valutazione del dato probatorio, contrasto con il buon senso, incoerenza delle illazioni, inadeguatezza del giudizio sulle risultanze processuali.