Art. 546 – Codice di procedura penale – Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata [125 2];
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione [521, 522];
d) l'indicazione delle conclusioni delle parti [523];
e) la concisa esposizione [544] dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [192], con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabiltià civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8273/2018
Non è affetta da nullità, ma da mera irregolarità determinata da errore materiale, la sentenza collegiale nella quale non vi sia corrispondenza tra il nominativo del giudice estensore indicato nel frontespizio e quello del relatore che sottoscrive la sentenza.
Cass. civ. n. 28212/2018
La radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen., cosicchè il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello. (Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).
Cass. civ. n. 28957/2017
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.
Cass. civ. n. 21795/2017
Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice di pace recante imputazione e motivazione afferente ad altra e diversa vicenda processuale, non può sostituirsi al primo giudice correggendo la motivazione nell'ambito del potere di integrazione, ma deve trasmetteregli gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione).
Cass. civ. n. 18372/2017
La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. (Nella specie il dispositivo in calce alla motivazione indicava la conferma della sentenza di primo grado emessa nei confronti di altro imputato, mentre quello letto in udienza dichiarava l'estinzione per prescrizione di un reato, con conseguente riduzione della pena).
Cass. pen. n. 47576 del 18 novembre 2014
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione. (Fattispecie relativa alla mancata menzione nel dispositivo dell'assoluzione dell'imputato in relazione ad un segmento della condotta nonostante che la motivazione evidenziasse la chiara ed univoca volontà dei giudici di ritenerlo colpevole solo in relazione ad altra parte addebitatagli nell'ambito di un'unitaria contestazione di calunnia).
Cass. civ. n. 5500/2014
Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, terzo comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso profili di nullità nella sentenza di secondo grado, che recava nell'intestazione, a causa di un refuso, un capo di imputazione relativo ad altro procedimento, mentre quello corretto e pertinente era riportato nella sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 45606/2013
In tema di motivazione della sentenza, l'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. non impone al giudice di merito di fare espresso riferimento ad orientamenti giurisprudenziali, essendo sufficiente la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni rilevanti per la decisione.
Cass. civ. n. 44418/2013
Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.
Cass. civ. n. 31250/2013
In tema di motivazione della sentenza di patteggiamento, solo nel caso in cui emergano, dagli atti o dalle deduzioni delle parti, concreti elementi circa la possibile applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione delle stesse, essendo sufficiente, in caso contrario, anche una implicita motivazione circa la loro insussistenza.
Cass. civ. n. 14978/2013
La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza).
Cass. civ. n. 5907/2012
L'incertezza sulla data di nascita dell'imputato, riportata nell'intestazione della sentenza, non comporta nullità, quando è comunque possibile l'esatta identificazione del soggetto al quale la sentenza medesima si riferisce.
Cass. civ. n. 13094/2011
L'omessa trascrizione, nell'originale della sentenza, del dispositivo letto in pubblica udienza non integra la nullità di cui all'art. 546 c.p.p., trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p..
Cass. civ. n. 625/2011
Non sussiste la nullità della sentenza qualora il presidente estensore abbia omesso di sottoscrivere le singole pagine di essa provvedendo tuttavia alla sottoscrizione in calce al documento, in quanto, in tal caso, non è prevista alcuna nullità.
Cass. civ. n. 600/2010
Ai fini della legittimazione alla sottoscrizione del provvedimento collegiale da parte del giudice più anziano del collegio, l'impedimento, diverso dalla morte, di cui fa menzione l'art. 546, comma secondo, c.p.p., deve essere effettivo, serio, grave e duraturo. (Nella specie il trasferimento ad altra sede del presidente del collegio non è stato ritenuto, di per sé, ostacolo giuridico alla sottoscrizione, pur non potendosi escludere che possa esserlo di fatto, sulla base di accertamento da condurre nel singolo caso; in applicazione di tale principio la Corte, preso atto dell'intervenuta valutazione, in concreto, della sussistenza dell'impedimento da parte del componente più anziano del collegio, ha ritenuto inammissibile la censura proposta).
Cass. civ. n. 22/2010
Non è censurabile in sede di legittimità la valutazione circa la sussistenza dell'impedimento del presidente del tribunale di prevenzione (nella specie causato dal suo trasferimento in altra sede), che deve comunque essere effettivo, serio, grave e duraturo, in forza del quale il componente anziano deve sottoscrivere il provvedimento anche per il presidente impedito.
Cass. civ. n. 48431/2008
La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.
Cass. civ. n. 46201/2008
In tema d'impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con cui si denunci la nullità di una sentenza di condanna per mancanza grafica della motivazione, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione ovvero dell'indicazione del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento della medesima. (Fattispecie nella quale la sentenza era costituita dall'intestazione con allegata una fotocopia del dispositivo di condanna letto in udienza).
Cass. civ. n. 39294/2008
È affetta da nullità assoluta la sentenza del tutto priva di motivazione.
Cass. civ. n. 35802/2007
Il contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare tale divergenza mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 547 c.p.p.
Cass. civ. n. 34293/2007
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice monocratico comporta la nullità del provvedimento medesimo, che può peraltro essere sanata con la mera rinnovazione dell'atto viziato e cioè attraverso una nuova redazione del medesimo.
Cass. civ. n. 42363/2006
Ove l'indecifrabilità grafica della decisione non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, essa ne comporta la nullità, non solo perché equivale, quanto agli effetti, all'ipotesi di omissione della motivazione, ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.
Cass. civ. n. 1149/2006
Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Cass. civ. n. 863/2006
Costituisce causa di nullità (relativa), ex art. 546, comma 3, c.p.p., e non semplice irregolarità della sentenza il fatto che quest'ultima, se pronunciata da giudice collegiale, sia priva della sottoscrizione del presidente del collegio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuova redazione e sottoscrizione della motivazione, una sentenza che recava la sottoscrizione, come presidente del collegio, di un magistrato diverso da quello che, secondo l'epigrafe, aveva esercitato detta funzione).
Cass. civ. n. 37392/2003
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p.. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione della sentenza riguardante il calcolo della pena finale).
Cass. civ. n. 10629/2003
Qualora la sentenza emessa da giudice collegiale sia priva della sottoscrizione del presidente, ricorre un'ipotesi di nullità relativa della sentenza, da far valere a pena di decadenza nell'atto di gravame.
Cass. civ. n. 1307/2003
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'«ossatura» dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondono anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte.
Cass. civ. n. 39569/2002
Deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di merito che, limitandosi a riprodurre stralci di alcune deposizioni testimoniali, affermi che alla stregua delle medesime sussistono gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata.
Cass. civ. n. 44657/2001
In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità - che si configura soltanto quando la mancanza di sottoscrizione sia completa, stante la previsione del terzo comma dell'art. 546 c.p.p. secondo la quale è nulla la sentenza se «manca la sottoscrizione del giudice» - bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.
Cass. civ. n. 8868/2000
Allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo.