Cass. pen. n. 40059 del 14 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Attesa la diversità di funzioni tra l'art. 477 c.p.p., che prevede la sospensione del dibattimento quando questo non possa esaurirsi in un'unica udienza, e l'art. 304 c.p.p., che disciplina i casi di sospensione dei termini di custodia cautelare, deve escludersi che, in caso di rinvio chiesto dalla difesa, la durata della suddetta sospensione dei termini debba essere contenuta entro il limite di dieci giorni (peraltro meramente ordinatorio) stabilito dal citato art. 477.