Cass. pen. n. 176 del 5 gennaio 2006

Testo massima n. 1


Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione. Tuttavia, quando la loro adozione risulta rimessa dalla legge ad apprezzamento discrezionale della P.A., per cui non sono determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurasse il reato di cui all'art. 479 c.p. l'ordine di servizio con il quale era stata trasferita una pubblica dipendente per « esigenze di servizio» in realtà insussistenti, in quanto il provvedimento non conteneva alcuna indicazione delle circostanze contrarie al vero).

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