Art. 479 – Codice di procedura penale – Questioni civili o amministrative
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa [193], può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato [324].
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione [606]. Il ricorso non ha effetto sospensivo [588].
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 19498/2024
In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 9995/2024
In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della sua notificazione, l'omessa impugnazione della successiva cartella di pagamento originante dallo stesso avviso (assunto come definitivo e, cioè, come ritualmente notificato) comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio sull'atto impositivo in ragione del riconoscimento (per non contestazione) della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella (inclusa la notifica dell'avviso).
Cass. civ. n. 1227/2024
In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 44188/2023
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.
Cass. civ. n. 27536/2023
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Cass. civ. n. 27424/2023
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate).
Cass. civ. n. 9066/2023
OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all’erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza. L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.
Cass. pen. n. 8607/2012
In tema di bancarotta semplice, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.
Cass. pen. n. 43981/2009
La sospensione del procedimento penale per la pendenza di controversia civile o amministrativa, quale prevista dall’art. 479 c.p.p., può essere disposta, in applicazione estensiva di detta disposizione normativa, anche in sede di udienza preliminare, avuto riguardo alla sostanziale assimilazione della disciplina di tale fase procedimentale a quella del dibattimento, a seguito della riforma introdotta dalla legge 16 novembre 1999 n. 479.
Cass. pen. n. 41255/2008
In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 c.p.p. qualora sia in corso il procedimento civile per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha rinviato a nuovo ruolo il processo in attesa della decisione della Corte di cassazione in sede civile sulla revoca della dichiarazione di fallimento).
Cass. pen. n. 176/2006
Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione. Tuttavia, quando la loro adozione risulta rimessa dalla legge ad apprezzamento discrezionale della P.A., per cui non sono determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurasse il reato di cui all'art. 479 c.p. l'ordine di servizio con il quale era stata trasferita una pubblica dipendente per « esigenze di servizio» in realtà insussistenti, in quanto il provvedimento non conteneva alcuna indicazione delle circostanze contrarie al vero).
Cass. pen. n. 14972/2005
La sospensione del processo è un mezzo eccezionale cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., per cui fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza).
Cass. pen. n. 31074/2001
In tema di bancarotta, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., richiede la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto — allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto — a fornire allegazioni non solo alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.
Cass. pen. n. 1188/2000
Nell'ipotesi di ricorso al T.A.R. avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il procedimento penale non deve essere sospeso, poiché la legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato. Peraltro il giudice penale non è vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di ogni sospensione del giudizio penale.
Cass. pen. n. 5544/1999
Se il giudice civile ha dichiarato il fallimento di persona insolvente, ritenuta imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., il giudice penale deve bensì verificare la sussistenza della sua pronuncia, per accertare un elemento costitutivo indefettibile della fattispecie di reato fallimentare. Ma, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, tale accertamento è insufficiente ad integrare la prova della qualità di imprenditore, e cioè di soggetto attivo del reato, della persona dichiarata fallita, se essa è controversa ai fini dell'art. 2221 c.c. e 1 R.D. 267/42 per emergenze che inducano ad attribuire all'imputato lo svolgimento dell'attività di piccolo imprenditore, prevista dall'art. 2083 c.c.
Cass. pen. n. 2220/1999
In tema di violazioni edilizie, la sospensione dell'azione penale disposta dal giudice, che si ricollega alla richiesta di concessione in sanatoria, può durare per il periodo di sessanta giorni previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985 per il formarsi del silenzio-rifiuto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la prescrizione del reato edilizio, non ritenendo computabile la sospensione effettuata dal pretore in misura eccedente quella obbligatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985, e non potendosi qualificare come sospensione facoltativa, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 3 e 479 c.p.p.).
Cass. pen. n. 8046/1998
Ai sensi dell'art. 479, comma 3, c.p.p., il giudice può revocare anche di ufficio, per effetto del decorso dell'anno, l'ordinanza di sospensione emessa al dibattimento in attesa della risoluzione della controversia civile riguardante la dichiarazione di fallimento, assumendosi l'onere di risolvere direttamente la questione della assoggettabilità al fallimento. (Fattispecie in cui il giudice penale ha affermato la responsabilità per bancarotta patrimoniale e documentale dell'amministratore di una società cooperativa, ritenendo incontestabile, in base all'art. 2540, comma 2, c.c. e alla pacifica giurispruenza civile sul punto, la assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale).
Cass. pen. n. 503/1998
La sospensione del procedimento è un mezzo eccezionale cui il giudice, secondo i casi, deve o può far ricorso solo quando la legge espressamente lo prevede e cioè solo quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale, ovvero dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa. In ogni altro caso, il giudice penale è tenuto a risolvere ogni questione pregiudiziale, pur con efficacia non vincolante.
Cass. pen. n. 1801/1997
In relazione alle questioni pregiudiziali il sistema dell'attuale codice di procedura penale prevede la possibilità di sospensione del giudizio penale solo in dipendenza di questioni pregiudiziali civili o amministrative e mai nel caso di pregiudiziali penali. (Fattispecie relativa a istanza di sospensione del giudizio di cassazione nelle more degli accertamenti giudiziali relativi a denuncia di indebite pressioni esercitate sui giudici di merito concorsi a pronunciare la sentenza gravata di ricorso per cassazione).
Cass. pen. n. 1095/1996
L'ordinanza emessa in dibattimento con la quale viene respinta la richiesta di sospensione del processo a causa della pendenza della procedura di sanatoria di un illecito urbanistico non è autonomamente impugnabile e deve essere impugnata insieme alla sentenza secondo il principio generale fissato dall'art. 586 c.p.p. La possibilità di impugnare autonomamente la sospensione del dibattimento in attesa della decisione di una questione civile o amministrativa prevista dall'art. 479 non è infatti estensibile all'ipotesi in cui la sospensione sia rifiutata.
Cass. pen. n. 1305/1993
La sospensione del dibattimento, prevista dall'art. 479 c.p.p. per la definizione della questione pregiudiziale, è ispirata ad esigenze di celerità ed economia, sicché ad essa può farsi luogo solo in presenza di determinate condizioni, la cui mancanza comporta l'irrilevanza della pregiudiziale e l'obbligo di procedere. La prima di tali condizioni, costituita dalla «particolare complessità» della controversia civile o amministrativa da cui dipende la decisione sull'esistenza del reato, è dettata allo scopo di scongiurare superflue stasi processuali, verificabili allorquando il giudice che procede possa pervenire agevolmente alla decisione, risolvendo anche la questione pregiudiziale. Il giudice è tenuto, pertanto, a motivare la sussistenza del requisito della particolare complessità della suddetta questione. (Fattispecie di bancarotta fraudolenta nella quale l'ordinanza di sospensione è stata annullata, in quanto adottata prima dell'inizio del dibattimento, senza, perciò, saggiare l'indefettibile aspetto della pregiudiziale, per il solo fatto che pendeva il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento).