Cass. pen. n. 32466 del 26 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter c.p.p.) l'inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attività diverse e non assimilabili, tanto più ove alla visita fiscale disposta dal giudice l'imputato risulti assente dalla propria abitazione.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi