Art. 484 – Codice di procedura penale – Costituzione delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti [178 1 lett. b) e c), 179].
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 [486 5].
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420 ter, nonché, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420 bis, 420 quater, 420 quinquies e 420 sexies.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25698/2024
Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.
Cass. civ. n. 16478/2024
La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.
Cass. civ. n. 29891/2023
In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. pen. n. 44442/2013
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in udienza successiva a precedente rinvio disposto previa effettuazione della mera ricognizione delle persone presenti).
Cass. pen. n. 8285/2006
Nel caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del difensore, risulta preliminare la decisione sull'effettiva rilevanza dell'impedimento a comparire eventualmente prospettato dall'imputato e comunque l'eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente. Solo dopo avere deciso sulla posizione dell'imputato, quindi, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore. Di conseguenza, non è viziata da nullità ai sensi dell'articolo 178 lettera c) c.p.p. la dichiarazione di contumacia dell'imputato, allorché il giudice, a tal fine, abbia nominato d'ufficio un sostituto del difensore assente, che sia stato poi ritenuto legittimamente impedito. Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace che per il difensore impedito. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 7172/2006
In tema di contumacia dell'imputato, la condizione di ospite presso una libera comunità terapeutica non realizza un legittimo impedimento a comparire in giudizio, sicché è legittima in tal caso la dichiarazione di contumacia dello stesso.
Cass. pen. n. 32466/2004
In tema di legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter c.p.p.) l'inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attività diverse e non assimilabili, tanto più ove alla visita fiscale disposta dal giudice l'imputato risulti assente dalla propria abitazione.
Cass. pen. n. 3550/2004
Il certificato medico prodotto in udienza, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie faringite, con uno stato febbrile a 39 gradi), è atto idoneo a comprovare l'impossibilità a comparire dell'imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice. (Nella specie il giudice del dibattimento aveva escluso l'assoluta impossibilità a comparire in quanto «con comuni farmaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore»).
In tema di impedimento a comparire al dibattimento, qualora l'imputato abbia prodotto, tramite il difensore, un certificato medico attestante una malattia attuale con stato febbrile, il giudice non può legittimamente escludere la validità dell'impedimento fatto valere, senza compiere alcun accertamento, sul presupposto che il predetto certificato non indichi il luogo in cui l'ammalato è stato visitato e il luogo di degenza, ben potendosi disporre, in tale ipotesi, una visita fiscale di controllo presso il luogo di abituale dimora risultante dagli atti di causa che non comporti ingiustificata dilazione dei tempi del processo.
Cass. pen. n. 24830/2001
Nel caso in cui il tribunale in composizione collegiale ha disposto in più occasioni il rinvio della prima udienza per impedimento legittimo del difensore di uno o più degli imputati, non può dirsi perfezionata la costituzione delle parti ai sensi dell'art. 484 c.p.p.; ne consegue che, in applicazione del regime transitorio disciplinato dagli artt. 219 e 222 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (che prevede la prosecuzione avanti il giudice collegiale solo per i procedimenti per i quali il dibattimento si è incardinato mediante la regolare costituzione delle parti), dev'essere dichiarata la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati ad esso attribuiti dalla riforma normativa, così definendosi il conflitto negativo insorto fra i due giudici.
Cass. pen. n. 2361/2000
È qualificabile come abnorme, e pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, in sede di controllo della regolare costituzione delle parti, ritenuto che la pubblica accusa sia invalidamente rappresentata da un vice procuratore onorario delegato in violazione del criterio stabilito dall'art. 72, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario (quale modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999 n. 479), disponga il rinvio del dibattimento ad altra udienza e la comunicazione del provvedimento al procuratore della Repubblica.
Cass. pen. n. 781/2000
Nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta a mutamento della persona fisica del giudice, l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, dev'essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, come si verifica, invece, nell'ipotesi di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e pertanto affetti da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che tardivamente fosse stata eccepita, in sede di legittimità, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte nel dibattimento di primo grado senza che alcuna doglianza sul punto fosse poi stata formulata nei motivi d'appello).
Cass. pen. n. 11193/1994
Il giudice, prima di procedere in contumacia dell'imputato, poiché ha l'obbligo di controllare la regolare costituzione delle parti, prima di dar inizio al dibattimento, deve accertare la causa della mancata comparizione dell'imputato, anche se detenuto, in quanto costui, per il suo stato di detenzione, non ha libertà di movimento, ma sottostà alle determinazioni in merito delle autorità preposte al luogo di detenzione ovvero incaricate della traduzione da detto luogo a quello di celebrazione del dibattimento. Ne consegue che dichiarare contumace l'imputato senza avere prima accertato la causa della sua mancata presenza in sede dibattimentale, allorché dagli atti del processo positivamente risulti il suo attuale stato di detenzione concretizza nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., concernendo l'intervento in giudizio dell'imputato, sottoposta al regime di cui all'art. 180 stesso codice.