Cass. pen. n. 11193 del 9 novembre 1994

Testo massima n. 1


Il giudice, prima di procedere in contumacia dell'imputato, poiché ha l'obbligo di controllare la regolare costituzione delle parti, prima di dar inizio al dibattimento, deve accertare la causa della mancata comparizione dell'imputato, anche se detenuto, in quanto costui, per il suo stato di detenzione, non ha libertà di movimento, ma sottostà alle determinazioni in merito delle autorità preposte al luogo di detenzione ovvero incaricate della traduzione da detto luogo a quello di celebrazione del dibattimento. Ne consegue che dichiarare contumace l'imputato senza avere prima accertato la causa della sua mancata presenza in sede dibattimentale, allorché dagli atti del processo positivamente risulti il suo attuale stato di detenzione concretizza nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., concernendo l'intervento in giudizio dell'imputato, sottoposta al regime di cui all'art. 180 stesso codice.

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