Cass. pen. n. 11495 del 4 novembre 1998
Testo massima n. 1
In tema di rinnovazione della citazione, il presupposto della situazione rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 485 c.p.p., non può essere individuato nella semplice «possibilità» che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio, bensì richiede la sussistenza della «probabilità» di tale difetto di effettiva conoscenza.