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Art. 485 — Rinnovazione della citazione

Art. 485 — Rinnovazione della citazione

[1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio quando è provato o appare probabile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4 e 169.

2. La probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 22687/2005

Integra il reato di falsità in scrittura privata, punibile a querela della persona offesa, la formazione della falsa dichiarazione, redatta da un privato ai sensi dell’art. 31 Reg. di polizia veterinaria, nella quale si faccia apparire, come proveniente da un terzo, la attestazione che questi aveva detenuto un capo bovino destinato poi al trasporto. [In motivazione la Corte ha escluso che fosse ravvisabile il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative di cui all’art. 477 c.p., non essendo la dichiarazione in questione espressione di un pubblico potere di certificazione o autorizzazione].

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Cass. pen. n. 11495/1998

In tema di rinnovazione della citazione, il presupposto della situazione rilevante per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 485 c.p.p., non può essere individuato nella semplice «possibilità» che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio, bensì richiede la sussistenza della «probabilità» di tale difetto di effettiva conoscenza.

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