Cass. pen. n. 43261 del 5 novembre 2004

Testo massima n. 1


In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore, nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto.

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