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Art. 486 — Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

Art. 486 — Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

[1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio.

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.

4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

Cass. pen. n. 7161/2000

L’imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell’udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell’imputato di essere presente al dibattimento. L’inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l’ordinanza contumaciale. [Nella specie la Corte ha ulteriormente affermato che la detenzione domiciliare non è fonte di una assoluta impossibilità a comparire, se l’imputato, al verificarsi di tale impedimento, non si sia attivato affinché fosse resa possibile la sua partecipazione all’udienza, chiedendo di esservi tradotto].

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Cass. pen. n. 637/1999

L’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, ritualmente proclamata dall’associazione di categoria, pur inquadrata tra le cause di legittimo impedimento del difensore, di cui all’art. 486, quinto comma, c.p.p., non determina ex lege gli effetti interruttivi della prescrizione del reato previsti dall’art. 159 c.p., stante il fatto che il giudice del dibattimento deve valutare l’opportunità del rinvio dello stesso al fine di evitare il rischio che maturino termini prescrizionali.

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Cass. pen. n. 5218/1998

La regola della rilevanza dell’impedimento a comparire del difensore, dettata dall’art. 486, comma quinto, c.p.p. per il dibattimento di primo grado resta circoscritta al solo giudizio di cognizione. Di essa, pertanto, deve escludersi l’applicabilità con riguardo alle udienze del procedimento di esecuzione e di quello di sorveglianza, nelle quali la necessità della partecipazione del difensore può essere soddisfatta anche dall’intervento di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell’art. 97, comma quarto, dello stesso codice, al quale, peraltro, non può essere negato un congruo termine per la preparazione della difesa.

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Cass. civ. n. 8006/1998

Il difensore di ufficio che, non limitandosi a svolgere il patrocinio obbligatorio dell’imputato, insiste nella richiesta di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia, agisce, in relazione a tale istanza, in nome e per conto di quest’ultimo, al quale pertanto non deve essere notificata l’ordinanza di fissazione della nuova udienza.

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Cass. pen. n. 7551/1998

Il disposto dell’art. 486, comma quinto, c.p.p., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall’art. 127 c.p.p. [Fattispecie relativa ad adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, in relazione a giudizio abbreviato in grado di appello].

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Cass. pen. n. 2429/1998

L’avvenuta tempestiva comunicazione, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, del contemporaneo diverso impegno professionale del difensore presso il tribunale della libertà in difesa di indagato detenuto, non è da sola sufficiente ad integrare l’impossibilità assoluta a comparire di cui all’art. 486, quinto comma, c.p.p., essendo necessario altresì che l’istanza di rinvio espliciti le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della funzione difensiva nell’altro procedimento, con riferimento alla particolare natura dell’attività cui deve presenziare, all’assenza di altro difensore che possa validamente assistere l’imputato, all’impossibilità di avvalersi — data la peculiarità della situazione — della designazione di un sostituto [ex art. 102 c.p.p.] sia nel processo a cui si intende partecipare, sia in quello di cui si chiede il differimento. Tali indicazioni devono ritenersi, unitamente alla tempestività della comunicazione, quali vere e proprie condizioni di ammissibilità dell’istanza di rinvio, con la conseguenza che in mancanza di esse il giudice non è in grado di valutare nel merito l’assolutezza del dedotto impedimento.

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Cass. pen. n. 1735/1997

Anche nel procedimento di sorveglianza si applica l’art. 486, comma quinto, c.p.p., che prevede la sospensione o il rinvio del giudizio in caso di legittimo impedimento a comparire del difensore.

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Cass. pen. n. 10495/1996

L’assenza del difensore dovuta all’erroneo convincimento della sopravvenienza di una causa di rinvio del dibattimento [nella specie: ipotizzata astensione di un membro del collegio giudicante] non può essere considerata come conseguente a legittimo impedimento ai sensi dell’art. 486, quinto comma, c.p.p.

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Cass. pen. n. 2142/1996

L’impedimento a comparire davanti al giudice, dedotto dall’interessato e qualificabile come assoluto, tale da legittimare un rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 127, comma 4, c.p.p., applicabile anche al procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza non soltanto deve essere assoluto – per tale intendendosi una totale impossibilità a comparire da parte dell’interessato innanzi al competente giudice – e positivamente comprovato, ma deve anche presentare il carattere dell’attualità, e non riferirsi a circostanza che, pur rivestendo la natura di impedimento assoluto, risulti risalente nel tempo. [Fattispecie in cui è stato ritenuto corretto il provvedimento del giudice di merito che non aveva ritenuto idonea ad ottenere il rinvio dell’udienza una situazione di difficoltà motoria dell’interessato comprovata per un periodo antecedente di oltre sette mesi la data fissata per l’udienza].

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Cass. pen. n. 4420/1996

Il mancato rinvio del procedimento di appello, svolgentesi col rito della Camera di consiglio ai sensi dell’art. 599 c.p.p., pur in presenza di un impedimento assoluto del difensore, non costituisce causa di nullità: invero il suddetto procedimento è disciplinato, per espresso richiamo, dall’art. 127 c.p.p. il quale prevede, al comma 3, che il pubblico ministero ed i difensori «sono sentiti se compaiono», escludendo che la presenza del difensore sia obbligatoria.

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Cass. pen. n. 7542/1994

Nel caso di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore di fiducia per malattia, in presenza delle condizioni previste dall’art. 486, comma 5, c.p.p., l’omessa notifica al difensore stesso della data di fissazione della nuova udienza dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile, a causa dell’assenza del difensore di fiducia dell’imputato al dibattimento [art. 179, comma 1, in relazione all’art. 178, lett. c, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 5662/1993

Nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice allorquando l’imputato risulti assistito da due difensori e uno solo di essi abbia addotto impedimenti legittimi alla comparizione all’udienza.

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Cass. pen. n. 4708/1992

Perché l’impegno professionale del difensore possa essere assunto, a norma dell’art. 486 comma 5 c.p.p., quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità di comparire, occorre che esso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato anche in riferimento all’essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l’interesse difensivo e l’interesse pubblico all’immediata trattazione del procedimento [presenza di imminenti cause estintive, esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e situazioni analoghe]. Il rigetto dell’istanza di rinvio deve essere quindi motivato con riguardo ai detti elementi.

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Cass. pen. n. 4034/1992

Legittimamente si procede nel dibattimento allorché l’impedimento assoluto a comparire riguardi soltanto uno dei due difensori di fiducia che assistono l’imputato.

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