Cass. civ. n. 19319 del 12 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Accertamento di costi non documentati - Perdita incolpevole della contabilità ed impossibilità di acquisirne copia - Onere della prova a carico del contribuente - Prova testimoniale e presunzioni - Ammissibilità.


In sede di accertamento di costi non documentati, lo smarrimento della contabilità non esonera il contribuente dalla prova a suo carico, avendo, tuttavia, la facoltà di dimostrare di essere nell'incolpevole impossibilità di produrla a causa di un furto e di non potere neppure acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. secondo cui la perdita incolpevole del documento, occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5182 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2724
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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