Cass. civ. n. 19322 del 07 luglio 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi a carico dell'intermediario – Riscontrato inadempimento – Conseguenze – Presunzione di sussistenza di un nesso di causalità tra inadempimento e danno patito dall’investitore – Onere della prova contraria in capo alla banca – Sussistenza - Contenuto.
In tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218