Cass. pen. n. 1324 del 4 febbraio 1998

Testo massima n. 1


L'omissione della formale dichiarazione di contumacia non integra, di per sé sola, alcuna nullità della sentenza poiché una simile sanzione non è prevista dall'ordinamento processuale. Il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma infatti a criteri di mera formalità espressiva ma a quelli del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle varie espressioni del diritto di difesa. Ciò che conta è che il giudice abbia concretamente valutato, offrendone adeguata motivazione, l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e che abbia manifestato la decisione di procedere oltre nel dibattimento. (Nella specie, il giudice del dibattimento, rilevato che non era configurabile, sulla base della documentazione medica prodotta, l'assoluta impossibilità a comparire dell'imputato, aveva disposto “procedersi oltre nel dibattimento”, senza formale dichiarazione della contumacia).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE