Cass. civ. n. 19348 del 15 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti a termine - Assunzione a tempo indeterminato - Diritto di precedenza ex art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001 - Termine per il suo esercizio - Decorso - Anche nel corso del rapporto a termine - Fondamento - Ambito applicativo.


In tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis vigente, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare - manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto ed anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa - il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei dodici mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31072 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4
Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. B

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