Cass. pen. n. 4688 del 26 gennaio 1993

Testo massima n. 1


Atteso il principio di tassatività che vige in materia di impugnazioni, non è esperibile alcuna impugnazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare abbia respinto una eccezione di nullità, trattandosi di provvedimento da considerare meramente strumentale rispetto alla decisione da adottare all'esito di detta udienza (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere). Ove la dedotta nullità sia effettivamente sussistente, essa potrà quindi essere fatta valere, in caso di rinvio a giudizio, solo nella fase successiva al detto rinvio e segnatamente, quando si tratti di nullità relative, solo in sede di trattazione delle questioni preliminari, ai sensi dell'art. 491 c.p.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE