Cass. civ. n. 19371 del 07 luglio 2023

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE Fallimento del contravventore - Credito dell’ente impositore - Ordinanza - Ingiunzione nei confronti del curatore - Inammissibilità - Insinuazione al passivo del fallimento - Necessità -


Violazione commessa dalla persona fisica dell’amministratore di società di capitali - Irrogazione della sanzione - Ammissibilità - Fondamento. In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689 del 1981.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 26274 del 2005

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.

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