Cass. civ. n. 19384 del 07 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un "virus" informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all' "account" di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, addotto dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell'assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell'impugnazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 325
Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45
Costituzione art. 24