Cass. pen. n. 3383 del 10 aprile 1997

Testo massima n. 1


In tema di istruttoria dibattimentale, l'art. 501 comma primo c.p.p. riconosce ai consulenti tecnici - di cui le parti abbiano chiesto l'ammissione ed il giudice l'abbia accolta - sostanziale qualità di testimone. Ne consegue che non può essere poi negata a tale giudice la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dai consulenti privi di incertezze, scientificamente corretti, basati su argomentazioni logiche e convincenti.

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