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Art. 501 — Esame dei periti e dei consulenti tecnici

Art. 501 — Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l’esame dei periti [ 220 ss.] e dei consulenti tecnici [ 225, 233, 359, 360 ] si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio [ 190 2, 499 5].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 25127/2018

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall’esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l’ammissione, stante l’assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall’ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti.

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Cass. pen. n. 52903/2016

L’indebita limitazione, ad opera del giudice, del diritto dell’imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, non determina l’ inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., in quanto l’acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 cod. proc. pen. [In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, atteso che il giudice, dopo aver ammesso il consulente tecnico in qualità di testimone, autorizzandolo a consultare documenti e note scritte di carattere tecnico, aveva negato ingresso alle domande tecniche poste dal difensore].

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Cass. pen. n. 4672/2015

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall’esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l’ammissione, stante l’assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall’ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti.

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Cass. pen. n. 35187/2002

L’art. 501 c.p.p., nel rinviare, per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici, alle disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili, esclude per ciò stesso la possibilità di contro-esame del perito da parte dei consulenti di parte, atteso che le suddette disposizioni non prevedono alcuna forma di contro-esame dei testimoni tra loro, ma soltanto la possibilità che agli stessi siano rivolte domande da parte del pubblico ministero e dei difensori delle parti e che possa darsi luogo a confronto tra loro.
Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l’art. 501, comma 1, c.p.p., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro [e il consulente è equiparato al testimone], ma soltanto la possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal pubblico ministero, nonché dai difensori delle parti.

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Cass. pen. n. 8497/1999

In caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.

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Cass. pen. n. 9284/1998

L’accertamento realizzato in sede investigativa dal pubblico ministero non urgente e sicuramente ripetibile non può essere inserito nel fascicolo di cui all’art. 431 c.p.p. e non può essere utilizzato in dibattimento, neppure attraverso l’audizione quale teste del consulente del pubblico ministero, in quanto tale facoltà, espressamente prevista dall’art. 501 stesso codice, è subordinata alla condizione che la sua deposizione riguardi solo fatti di cui sia venuto a conoscenza non a seguito dell’espletamento dell’incarico peritale. [Fattispecie di annullamento con rinvio in tema di prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti da parte di medici, con consulenza teorica sui medicinali prescritti].

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Cass. pen. n. 3383/1997

In tema di istruttoria dibattimentale, l’art. 501 comma primo c.p.p. riconosce ai consulenti tecnici – di cui le parti abbiano chiesto l’ammissione ed il giudice l’abbia accolta – sostanziale qualità di testimone. Ne consegue che non può essere poi negata a tale giudice la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l’obbligo di disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dai consulenti privi di incertezze, scientificamente corretti, basati su argomentazioni logiche e convincenti.

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