Cass. civ. n. 19413 del 15 luglio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASSEMBLEA Assemblea - Dipendenti civili dello Stato - Diritto di riunione durante l'orario di lavoro ex art. 44-bis l. n. 249 del 1968 - Sinallagmaticità con la prestazione lavorativa - Insussistenza - Trattenuta, oraria o retributiva, per il recupero della pausa pranzo - Limitazione illegittima al diritto di assemblea - Sussistenza.
Il diritto di riunione in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato dall'art. 44 bis l. n. 249 del 1968, costituisce diritto sindacale fondamentale il cui esercizio si pone al di fuori di qualsiasi logica di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa; conseguentemente, qualunque forma di incidenza sul pieno esercizio del predetto diritto - come l'applicazione di una trattenuta (pur se solo oraria) per il recupero della pausa pranzo - integra una condotta antisindacale (ancorché non dolosa), perché costituisce fattore disincentivante della partecipazione all'assemblea.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 28/10/1970 num. 775 art. 20 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.