Cass. pen. n. 3646 del 4 aprile 1995

Testo massima n. 1


In materia di ricorso a mezzi di prova, nel dibattimento, i poteri del giudice sono soltanto residuali: l'art. 507 c.p.p. prevede una istruttoria già svolta ed una facoltà, non un obbligo del giudice di disporre nuovi mezzi di prova quando ciò sia assolutamente necessario. Quando manchi completamente l'iniziativa della parte processuale, la norma non attribuisce al giudice alcun ruolo di supplenza. Quando l'iniziativa di parte sia monca, il giudice può disporre il nuovo mezzo di prova, per esempio una testimonianza, se è in grado di individuare il possibile teste. Tuttavia, trattandosi di facoltà riservata al giudice di merito, non è ravvisabile nel mancato esercizio di essa la violazione di alcuna norma processuale; né in alcun modo è ravvisabile vizio di motivazione, in assenza di una istanza rigettata tendente a sollecitare al giudice l'esercizio della predetta facoltà.

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