Cass. pen. n. 5806 del 15 maggio 1998

Testo massima n. 1


In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessità, sia attribuita al giudice come «potere» e non come obbligo, tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.

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