Cass. pen. n. 5806 del 15 maggio 1998

Testo massima n. 1


In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessità, sia attribuita al giudice come «potere» e non come obbligo, tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE