Cass. pen. n. 5770 del 15 maggio 1998

Testo massima n. 1


La inammissibilità della lista proposta dalla parte civile non esclude che il giudice, avvalendosi della facoltà conferita dall'art. 507 c.p.p., possa ritenere «assolutamente necessario» sentire un teste compreso in quella lista comunque acquisita agli atti. La ratio ispiratrice dell'art. 507 c.p.p. è da cercarsi nel fine primario ed ineludibile del processo penale, che rimane la ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione conferendo al giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a decadenze delle parti.

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