Cass. pen. n. 8300 del 19 giugno 1995
Testo massima n. 1
In tema di istruzione dibattimentale, la lettura di una relazione o di un atto peritale, avvenuta senza il previo esame del suo autore, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., non determina la inutilizzabilità dei medesimi, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, nullità soggetta, pertanto, ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p. e alle sanatorie di cui all'art. 183 c.p.p.