Art. 511 – Codice di procedura penale – Letture consentite

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento [431].

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo [238, 511 bis].

3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela [336-340] o di istanza [341] è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità [431 lett. a].

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione [526]. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta [238]. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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