Art. 511 – Codice di procedura penale – Letture consentite
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento [431].
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo [238, 511 bis].
3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela [336-340] o di istanza [341] è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità [431 lett. a].
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione [526]. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta [238]. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24979/2018
Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali.
Cass. civ. n. 14139/2015
Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., in base al quale la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, è sufficiente che, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto non essendo, invece, necessaria la sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti già assunti nel corso delle indagini ovvero dell'udienza preliminare, ipotesi questa già contemplata dal successivo art. 512 codice di rito.
Cass. civ. n. 36210/2013
Il verbale di sequestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che lo stesso, a norma dell'art. 511 c.p.p., è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo all'individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all'esame della persona che le ha rese.
Cass. civ. n. 16703/2008
Le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale possono essere utilizzate, ex art. 238, comma terzo, cod. proc. pen. richiamato dal successivo art. 511 bis, qualora egli rifiuti di sottoporsi ad esame, in quanto detto rifiuto, rendendo irripetibile l'atto compiuto con l'interrogatorio davanti al P.M., legittima l'acquisizione del relativo verbale. (Rigetta, App. Ancona, 6 dicembre 2007).
Cass. civ. n. 35376/2007
I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tra cui il verbale di sequestro, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p.; essi, tuttavia, costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati.
Cass. civ. n. 38680/2002
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice collegiale, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia il consenso delle parti, ovvero non vi sia un'espressa richiesta delle parti di riascoltare i testimoni.
Cass. civ. n. 30797/2002
Le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento penale sono acquisite al fascicolo d'ufficio e, qualora l'esame non abbia luogo per essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, i verbali contenenti tali dichiarazioni possono essere oggetto di lettura e sono utilizzabili per la decisione, a norma degli artt. 238, terzo comma e 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo.
Cass. civ. n. 28845/2002
La lettura dei verbali di dichiarazioni assunte all'estero — mediante rogatoria internazionale e senza la garanzia del contraddittorio — ed acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p. è disposta a norma dell'art. 511 comma 2, c.p.p. solo dopo l'esame della persona che ha reso le predette dichiarazioni, tranne che l'esame non abbia luogo per «accertata impossibilità di natura oggettiva» di assunzione del dichiarante, come previsto dall'art. 111 quinto comma della Costituzione. L'accertamento di tale impossibilità di «natura oggettiva» — tenuto conto che si tratta di eccezione alla regola generale stabilita nel quarto comma dell'art. 111 della Costituzione — richiede una rigorosa verifica della regolare citazione all'estero delle persone e il controllo di un eventuale stato di detenzione e, in tal caso, l'attivazione delle procedure stabilite per ottenere la traduzione temporanea in Italia dei dichiaranti detenuti o la loro assunzione mediante rogatoria con le garanzie del contraddittorio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione, assunta in base anche alla prova dichiarativa acquisita mediante lettura, ed ha stabilito che il giudice di merito deve verificare, in virtù del principio di diritto enunciato, se l'effettivo espletamento dell'esame in dibattimento non sia possibile attraverso le predette attività di collaborazione internazionale).
Cass. civ. n. 159/2001
In tema di istruzione dibattimentale, la lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di loro ripetizione è subordinata alla richiesta della parte interessata, potendo detti atti, in mancanza di tale richiesta, essere acquisiti, prevista specifica indicazione da parte del giudice, ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 7832/2000
In tema di letture consentite in dibattimento, in base agli artt. 431 e 511 c.p.p. la querela viene inserita nel fascicolo per il dibattimento, ed è utilizzabile, ai soli fini della procedibilità dell'azione penale; sicché da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda.
Cass. civ. n. 781/2000
Nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta a mutamento della persona fisica del giudice, l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, dev'essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, come si verifica, invece, nell'ipotesi di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e pertanto affetti da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che tardivamente fosse stata eccepita, in sede di legittimità, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte nel dibattimento di primo grado senza che alcuna doglianza sul punto fosse poi stata formulata nei motivi d'appello).
Cass. civ. n. 8497/1999
In caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.
Cass. civ. n. 11065/1998
In caso di variazione della composizione fisica del collegio giudicante non dà luogo a violazione del principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p., il fatto che il nuovo collegio, previa rinnovazione del dibattimento mediante lettura, ai sensi dell'art. 511, comma 2, c.p.p., dei verbali delle prove orali assunte dal collegio precedente, ed in assenza di opposizioni o richieste delle parti, adotti la propria decisione sulla base di dette prove, fermo restando che, qualora le parti abbiano invece chiesto un nuovo esame del dichiarante, il collegio deve decidere sulla ripetizione o meno della prova in base ai criteri generali dettati dagli artt. 190, comma 1, e 190 bis c.p.p., fornendo al riguardo adeguata motivazione.
Cass. civ. n. 6512/1998
La previsione del secondo comma dell'art. 511 c.p.p., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, non è circoscritta all'ipotesi che detto esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (ipotesi contemplata, invece, dal successivo art. 512) ma riguarda ogni caso di mancato espletamento dell'esame, il che può avvenire anche per accordo delle parti od acquiescenza di una di esse alla richiesta dell'altra o per la mancata comparizione dell'esaminando.
Cass. civ. n. 7045/1996
I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve essere data lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p.; essi tuttavia costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati, ma non per quanto attiene alle ragioni che determinarono la polizia giudiziaria a compiere l'atto. Tale motivazione, prevista dall'art. 355 c.p.p. attiene non all'efficacia probatoria, ma alla verifica della legalità del provvedimento che l'ordinamento rimette al P.M. in sede di convalida. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che il verbale di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente fornisce elemento di prova in ordine al rinvenimento della sostanza e al vincolo su essa apposto, ma non possono trarsi dal testo del documento, anche se letto integralmente, elementi per valutare la destinazione allo spaccio della medesima sostanza, elementi che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale mediante l'assunzione quali testi degli agenti operanti).
Cass. civ. n. 6359/1996
Una perizia effettuata in altro procedimento e di cui venga data lettura in dibattimento può essere utilizzata anche se non sia stato sentito il perito. Invero detto obbligo non è previsto dall'art. 511 bis relativo alla lettura di verbali di prove di altri procedimenti; in ogni caso l'omesso preventivo esame del perito non potrebbe costituire causa di nullità non essendo specificatamente sanzionato in tal senso né risultando inquadrabile in alcuna delle invalidità generali di cui all'art. 178 c.p.p. D'altro canto non ricorrerebbe ipotesi di prova illegittimamente acquisita ai sensi degli artt. 191 e 526 c.p.p. in quanto dette norme fanno riferimento al solo concetto di «acquisizione» e quindi ad un'attività che, logicamente e cronologicamente si distingue, precedendola, da quella della lettura o indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.
Cass. civ. n. 514/1996
La lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento — che il giudice può disporre «anche d'ufficio» ai sensi dell'art. 511 comma 1 c.p.p. è riconducibile all'esercizio di un potere-dovere del giudice, il quale, in alternativa, può solo «indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione» (artt. 511, comma 5, c.p.p.): indicazione, che la norma rende equivalente alla lettura, salve le eventuali diverse richieste delle parti. Si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 511 citato che l'atto, contenuto nel fascicolo per il dibattimento, può assumere, anche da solo, rilevanza di prova da porre a base della decisione, a condizione che esso sia reso a tal fine utilizzabile; sia, cioè, sottoposto al vaglio delle parti, mediante la lettura, disposta dal giudice (comma 1) ovvero mediante l'indicazione, da parte del medesimo giudice, circa l'utilizzabilità dell'atto in questione ai fini della decisione (comma 5).
Cass. civ. n. 144/1996
Dalla complessa normativa risultante dagli artt. 238 e 511 bis c.p.p., si desume che le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale, al di fuori dell'incidente probatorio o del dibattimento (nel qual caso costituiscono prova e se ne può dare lettura), possono essere utilizzate solo ai fini delle contestazioni, ove manchi l'accordo delle parti ed avvenga l'esame dell'imputato. Esse sono acquisite al fascicolo d'ufficio, ma possono essere valutate dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 503, comma 4, c.p.p.). Qualora, invece, l'esame non abbia luogo, i verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento possono egualmente essere oggetto di lettura, a norma dell'art. 238, comma 3 e dell'art. 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo. In tale ipotesi i detti verbali sono allegati al fascicolo d'ufficio (art. 515 c.p.p.) e sono utilizzabili per la decisione a norma dell'art. 526 c.p.p., non potendo essere limitati alla sola funzione della credibilità della persona esaminata, non essendovi stato l'esame. Le norme suindicate adottano la stessa ratio dell'art. 513 c.p.p. di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato qualora lo stesso si rifiuti di sottoporsi all'esame, così determinando un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'atto, che il sistema delle letture mira, appunto, ad evitare, come rilevato dalla Corte costituzionale, con n. 254 del 3 giugno 1992. (Fattispecie in tema di calunnia, nella quale si è ritenuto che erano stati correttamente utilizzati i verbali degli interrogatori resi in altro procedimento dall'imputato, nei quali questi ammetteva la calunniosità delle accuse, essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi all'esame).
Cass. civ. n. 8300/1995
In tema di istruzione dibattimentale, la lettura di una relazione o di un atto peritale, avvenuta senza il previo esame del suo autore, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., non determina la inutilizzabilità dei medesimi, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, nullità soggetta, pertanto, ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p. e alle sanatorie di cui all'art. 183 c.p.p.
Cass. civ. n. 1723/1994
La violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 511 c.p.p., di dar lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso, né apparendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 c.p.p. La detta violazione, inoltre, non può neppure dar luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione, non incidendo essa sulla legittimità della acquisizione delle prove documentate negli atti anzidetti, e facendosi, d'altra parte, riferimento, sia nel citato art. 191 c.p.p., sia nell'art. 526 stesso codice (secondo il quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento), al solo concetto, appunto, di «acquisizione», e quindi ad una attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura o indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.
Cass. civ. n. 8542/1993
In conseguenza delle modifiche apportate all'art. 500 c.p.p. con la L. 7 agosto 1992, n. 359 in tema di esame testimoniale, debbono ritenersi acquisibili, anche in grado di appello, le dichiarazioni rese dai testi nella fase delle indagini preliminari se utilizzate nel dibattimento di primo grado per le contestazioni; a seguito di tali modifiche legislative i limiti previsti dagli artt. 511 e seguenti c.p.p., relativamente alle letture consentite, risultano necessariamente ristretti, dovendosi ritenere che sia consentita in appello la lettura anche di quegli atti che, solo a causa di un divieto legislativo non più in vigore, non sono stati acquisiti dal giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 10918/1992
I pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di memoria scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 c.p., possono essere letti in udienza e possono essere utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo di disporre sostitutivamente una perizia.