Cass. pen. n. 35376 del 24 settembre 2007

Testo massima n. 1


I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tra cui il verbale di sequestro, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p.; essi, tuttavia, costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati.

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