Cass. pen. n. 3315 del 31 gennaio 2011

Testo massima n. 1


Nel dibattimento possono essere acquisite mediante la lettura e legittimamente utilizzate ai fini di prova, ricorrendo un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persona informata sui fatti la quale, una volta chiamata a deporre in udienza, dichiari di non ricordare più nulla sui fatti oggetto dell'esame, ove risulti accertato che nelle more abbia subito una perdita della memoria di origine traumatica.

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