Cass. pen. n. 8384 del 19 febbraio 2003

Testo massima n. 1


In tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, a norma dell'art. 512 c.p.p., nel caso di irreperibilità del teste, solo se tale situazione sia imprevedibile, con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, e oggettiva, nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame, perché in tal caso non è configurabile l'ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'art. 111 comma 5 Cost. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la volontà di sottrarsi all'esame possa desumersi dal comportamento del teste che, regolarmente citato a comparire in udienza, faccia successivamente perdere le sue tracce).

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