Cass. civ. n. 19492 del 10 luglio 2023
Testo massima n. 1
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Appalto pubblico - Scioglimento del contratto derivante da annullamento delibera di approvazione del progetto e di adozione di varianti per mancata verifica di compatibilità ambientale e carenza di indagini idro-geologiche - Responsabilità - Unicità del fatto - Esclusione del nesso causale - Efficienza causale assorbente e determinante di un antecedente causale.
In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio di cui all'art. 2055 c.c., e ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 1362
DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.