Cass. civ. n. 19512 del 16 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Transfer pricing - Onere probatorio - Riparto e contenuto - Valore normale della transazione - Valutazione - Criteri - Linee guida OCSE - Rilevanza.
In tema di transfer pricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 26
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE