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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25898 del 8 luglio 2002

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25898 del 8 luglio 2002

Testo massima n. 1

In tema di «giusto processo», la disciplina transitoria dettata dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2000 n. 2, convertito dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35, e dall’art. 26, comma 4, della legge 1 marzo 2001 n. 63, secondo cui le dichiarazioni di accusa rese nel corso delle indagini preliminari da persona coimputata o coindagata, che in dibattimento si è sempre volontariamente sottratta all’esame, hanno un limitato e non esclusivo rilievo probatorio, deve essere intesa nel senso che la «sottrazione volontaria» all’esame si deve essere tradotta nel rifiuto dell’esame stesso. Quando il dichiarante risponde ad alcune domande, con ciò accettando implicitamente di sottoporsi al contraddittorio, il presupposto della norma transitoria non può dirsi invece integrato, sicché, almeno per la parte delle dichiarazioni non riproposte in dibattimento e relativamente alle quali è stato mantenuto fermo il rifiuto di rispondere, torna ad applicarsi il regime anteriore, che è quello degli artt. 1 e 6 comma 5 legge 7 agosto 1997, n. 267, modificativa dell’originario testo dell’art. 513 c.p.p., e le dichiarazioni predibattimentali sono utilizzabili, ma non possono costituire fonte esclusiva di responsabilità.

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