Cass. civ. n. 19551 del 10 luglio 2023

Testo massima n. 1


PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - “In re ipsa” - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Presunzioni - Idoneità - Fattispecie.


In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34026 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.

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