Cass. pen. n. 11576 del 31 marzo 2006
Testo massima n. 1
Il giudice di appello deve annullare la sentenza di primo grado e restituire gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 c.p.p., quando non ha provveduto il giudice di primo grado nonostante siano emersi e accertati in dibattimento fatti diversi da quelli enunciati nel decreto di citazione a giudizio.
Testo massima n. 2
L'efficacia preclusiva dell'emissione di un decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, conseguente ad acquisizioni effettuate in altra fase processuale e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell'art. 518 c.p.p. la necessità per il pubblico ministero di procedere separatamente. (Fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l'archiviazione nella fase delle indagini preliminari).
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