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Art. 598 — Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

Art. 598 — Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18351/2013

Non sussiste l’effetto estensivo dell’impugnazione in favore di colui che abbia richiesto l’applicazione della pena concordata in appello, avendo egli in tal modo rinunziato al motivo di gravame inizialmente comune con altri coimputati al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 599 comma quarto cod. proc. pen., una nuova e più favorevole determinazione della pena. [Nella specie la Corte ha escluso l’effetto estensivo con riferimento all’annullamento con rinvio della sentenza, per la mancata celebrazione dell’udienza preliminare].

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Cass. pen. n. 45795/2012

Qualora il giudice dell’appello qualifichi diversamente in sentenza il fatto contestato, senza che l’imputato abbia avuto preventivamente la possibilità di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 42411/2012

È illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato [nella specie, per prescrizione], in quanto il rinvio di cui all’art. 598 c.p.p. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l’eccezionale procedura prevista dall’art. 469 c.p.p..

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Cass. pen. n. 35577/2007

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento giacché il rinvio operato dall’art. 598 c.p.p. alle norme del giudizio di primo grado non comprende la procedura, di natura eccezionale prevista dall’art. 469 c.p.p.

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Cass. pen. n. 11576/2006

Il giudice di appello deve annullare la sentenza di primo grado e restituire gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 c.p.p., quando non ha provveduto il giudice di primo grado nonostante siano emersi e accertati in dibattimento fatti diversi da quelli enunciati nel decreto di citazione a giudizio.

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Cass. pen. n. 8831/2006

Non è abnorme e non è in ogni caso ricorribile per cassazione la sentenza del giudice di appello che, una volta ritenuto un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato quella di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto, da un lato, il relativo potere è previsto dal combinato disposto degli artt. 598 e 521 c.p.p. e, dall’altro, non determina alcun pregiudizio per l’imputato che ha ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono concludersi anche con una archiviazione, o nel corso del nuovo giudizio. [Fattispecie relativa a decisione del giudice di appello di annullamento per aver ravvisato un fatto diverso da quello contestato in relazione ad una sentenza di primo grado di assoluzione].

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Cass. pen. n. 8351/2006

Qualora emerga in dibattimento una diversità tra i fatti descritti nel decreto di citazione a giudizio e quelli accertati, il giudice di appello, non avendovi provveduto quello di primo grado, ha l’obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 c.p.p.

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Cass. pen. n. 21308/2005

L’omesso avviso del giudizio di appello al difensore dell’imputato quando questi sia assistito anche da altro difensore regolarmente assistito si configura come lesione del diritto dell’imputato alla difesa tecnica [art. 178 lett. c c.p.p.] e, pertanto, essa è insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

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Cass. pen. n. 14239/2005

L’arresto dell’imputato all’estero per fini estradizionali comporta la cessazione del suo stato di latitanza, ma non implica la nullità delle successive notifiche, ancorchè effettuate nelle forme previste per il latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell’arresto, con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato. [Nella specie la Corte ha escluso ogni invalidità in un caso nel quale il decreto dispositivo del giudizio era stato notificato, ai sensi dell’art. 165 c.p.p., dopo la cattura dell’imputato all’estero ma nell’assenza di qualunque atto che documentasse la cognizione giudiziale del fatto al momento della notifica].

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