Cass. pen. n. 8351 del 9 marzo 2006

Testo massima n. 1


L'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, all'esito di elementi acquisiti anche nella fase di giudizio e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell'art. 518 c.p.p. la necessità per il pubblico ministero di procedere separatamente. (Fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l'archiviazione nella fase del indagini preliminari).

Testo massima n. 2


Qualora emerga in dibattimento una diversità tra i fatti descritti nel decreto di citazione a giudizio e quelli accertati, il giudice di appello, non avendovi provveduto quello di primo grado, ha l'obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 c.p.p.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE