Art. 518 – Codice di procedura penale – Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio [423 2, 521].

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti [17].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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