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Art. 518 — Fatto nuovo risultante dal dibattimento

Art. 518 — Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall’ articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio [ 423 2, 521 ].

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti [ 17 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4551/2011

In tema di bancarotta fraudolenta, non integra fatto nuovo ai sensi dell’art. 518 c.p.p., la individuazione, nel corso dell’istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione dell’art. 216 R.D., trattandosi di fatto che non può generare ‘novità’ dell’illecito, ma soltanto l’integrazione della circostanza aggravante [e non la modifica del fatto tipico], in virtù della peculiare disciplina dell’illecito fallimentare – connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dall’art. 219, comma secondo, n. 1 R.D., che deroga alla disciplina della continuazione – e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall’art. 216, n. R.D., natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato.

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Cass. pen. n. 11576/2006

L’efficacia preclusiva dell’emissione di un decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, conseguente ad acquisizioni effettuate in altra fase processuale e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell’art. 518 c.p.p. la necessità per il pubblico ministero di procedere separatamente. [Fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l’archiviazione nella fase delle indagini preliminari].

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Cass. pen. n. 8351/2006

L’efficacia preclusiva del decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, all’esito di elementi acquisiti anche nella fase di giudizio e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell’art. 518 c.p.p. la necessità per il pubblico ministero di procedere separatamente. [Fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l’archiviazione nella fase del indagini preliminari].

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Cass. pen. n. 8011/2003

Qualora emerga in dibattimento un “fatto nuovo” nella locuzione di cui all’art. 518 c.p.p., accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall’art. 517 c.p.p., il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie esclusivamente in relazione al fatto nuovo e non può restituire gli atti anche per il reato contestato determinando una indebita regressione del procedimento. [Fattispecie relativa all’ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell’art. 570 c.p., autonoma rispetto a quello di cui al primo comma che pertanto non configura “fatto diverso” ai sensi dell’art. 516 c.p.p. ma bensì “fatto nuovo” ai sensi dell’art. 518 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 40449/2002

A norma dell’art. 518 c.p.p., per «fatto nuovo» deve intendersi la circostanza dotata di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è proceduto, che possa costituire presupposto idoneo all’instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Ne consegue che non può ritenersi «fatto nuovo» quello costituito dal decesso della persona offesa dal reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all’imputato, poiché in tale ultima ipotesi il P.M. deve procedere alla semplice modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p.
Per «fatto nuovo», ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 518 c.p.p., deve intendersi quello che, in quanto dotato di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è già proceduto, possa costituire presupposto idoneo all’instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto e ad esso parallelo. Non può dunque ritenersi «fatto nuovo» quello costituito dal decesso della persona offesa del reato di lesioni colpose, sopravvenuto nel corso del procedimento relativo a tale reato in conseguenza della medesima condotta già addebitata all’imputato. Verificandosi tale ipotesi correttamente il pubblico ministero procede, quindi, alla semplice modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p.

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Cass. pen. n. 40714/2001

La contestazione in udienza del reato di violazione dei sigilli collegato alle contravvenzioni edilizie ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b] del codice di rito, non rientra nella previsione della contestazione di «fatto nuovo» prevista dall’art. 518 c.p.p., bensì in quella del reato concorrente disciplinata dall’art. 517 c.p.p.

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Cass. pen. n. 38795/2001

La mancata contestazione, da parte del pubblico ministero, di una circostanza aggravante ritenuta invece sussistente dal giudice d’appello non può legittimare quest’ultimo a ritenere che il fatto sia diverso da quello contestato ed ad annullare, quindi, la sentenza di primo grado disponendo nel contempo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 11021/1998

Poiché la contestazione del reato permanente, per l’intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l’elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale [o la data dell’accertamento] e non quella finale, la permanenza — intesa come dato della realtà — deve ritenersi compresa nell’imputazione, sicché l’interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell’azione penale. [Nell’affermare detto principio la Corte ha precisato che la contestazione del reato permanente assume una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, sibbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l’omogeneità e l’assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione].

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